23/10/2025 – Per Docenti e ATA è scaduto il termine per l’invio on-line delle dimissioni

Alle ore 0.00 del 22/10/2025 sono state tolte in ISTANZE ON LINE le funzioni cessazioni dal 01/09/2026 per docenti e ATA e restano solamente quelle dei Dirigenti scolastici che scadranno alle ore 23.59 del 28/02/2026.
Si ricorda, ai diretti interessati, l’importanza della data del 28/02/2026 per l’invio on line alla sede INPS di competenza della domanda per il pagamento della pensione.

Si possono verificare i seguenti casi:

  1. Il pensionando 2026 ha inviato SOLAMENTE con istanze on line la cessazione dal 01/09/2026 per accedere alla pensione con i requisiti Monti-Fornero, ma ora si accorge (in quanto ad esempio alcuni servizi non sono stati valutati) di non avere al 31/12/2026: l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini. NON HA INVIATO, in subordine, cessazione per QUOTA 100 (avendo maturato entro il 31/12/2021 62 anni di età e 38 anni di contributi) oppure NON HA INVIATO, in subordine, cessazione per QUOTA 102 (avendo maturato entro il 31/12/2022 64 anni di età e 38 anni di contributi) oppure NON HA INVIATO, in subordine, cessazione per c.d. QUOTA 103 (avendo maturato entro il 31/12/2023 62 anni di età e 41 anni di contributi) oppure NON HA INVIATO, in subordine, cessazione per c.d. QUOTA 103 (avendo maturato entro il 31/12/2024 62 anni di età e 41 anni di contributi) oppure NON HA INVIATO, in subordine, cessazione per PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE c.d. QUOTA 103 (avendo maturato entro il 31/12/2025 62 anni di età e 41 anni di contributi) vuole comunque cessare dal 01/09/2026 Come precisato nel messaggio INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020 se tale pensionando presenterà entro il 28/02/2026 on line all’INPS domanda per il pagamento della PENSIONE QUOTA 100 oppure domanda per il pagamento della PENSIONE QUOTA 102 oppure domanda per il pagamento della PENSIONE QUOTA 103 (requisiti 2023) oppure domanda per il pagamento della PENSIONE QUOTA 103 (requisiti 2024) oppure domanda per il pagamento della PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE c.d. QUOTA 103 (requisiti 2025) la sede competente INPS (ufficio conto assicurativo individuale) certificherà ESITO NEGATIVO per pensione ANTICIPATA (Monti-Fornero), ma potrà convalidare ESITO POSITIVO per pensione QUOTA 100 oppure 102 oppure 103 (requisiti 2023) oppure 103 (requisiti 2024) oppure pensione anticipata flessibile 103 (requisiti 2025).
  2. Il pensionando 2026 ha inviato SOLAMENTE con istanze on line la cessazione dal 01/09/2026 per accedere alla pensione con i requisiti QUOTA 100 oppure 102 oppure 103 (requisiti 2023) oppure 103 (requisiti 2024) oppure pensione anticipata flessibile 103 (requisiti 2025), ma ora HA ACCETTATO un “vecchio” riscatto ai fini della pensione ed in tal modo vanta al 31/12/2026: l’ anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini. vuole cessare dal 01/09/2026, ma con pensione ANTICIPATA Monti-Fornero Come precisato nel messaggio INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020 se tale pensionando presenterà entro il 28/02/2026 on line all’INPS domanda per il pagamento della PENSIONE ANTICIPATA (Monti-Fornero) la sede competente INPS (ufficio conto assicurativo individuale) certificherà ESITO POSITIVO per pensione QUOTA 100 oppure 102 oppure 103, ma potrà convalidare ANCHE ESITO POSITIVO per pensione ANTICIPATA Monti-Fornero Precisa il messaggio INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020: In questo caso, infatti, i requisiti contributivi più alti posseduti, fanno venir meno la necessità di accedere alla quota 100 oppure 102 oppure 103 che richiedono requisiti contributivi minori.

Quindi bisogna PRESTARE ATTENZIONE ALLA DATA DEL 28/02/2026 PER DOMANDA ON LINE ALL’INPS PAGAMENTO PENSIONE, si possono ancora “sanare” alcuni ERRORI COMMESSI.

L’INPS con comunicato del 19 maggio 2020 ricorda: in caso di certificazione del diritto con esito positivo di entrambe le istanze di pensione, una relativa ai requisiti ordinari e l’altra per “Quota 100” ( ed ora anche 102 103 ), si definirà la domanda di pensione con requisiti ordinari, annullando quella presentata per “Quota 100” oppure 102 oppure 103.