14/09/2025 – Chiarimenti sul conferimento delle supplenze ai Docenti in presenza di posti accantonati per procedure concorsuali

Alcuni insegnanti ci pongono domande sul motivo per cui non vengono assegnate supplenze annuali per posizioni vacanti e disponibili nelle scuole della nostra provincia.
Per chiarire tali interrogativi, desideriamo indicare che, in base a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2-ter, del D. L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modifiche dalla L.20 agosto 2001, n.333, come aggiunto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n.45 del 2025, durante le procedure concorsuali, le posizioni vacanti rese indisponibili devono essere occupate tramite contratti a tempo determinato, fino alla nomina della persona avente diritto, in base alle graduatorie di istituto competenti al Dirigente scolastico.
Sfortunatamente, non è insolito che alcuni dirigenti, non a conoscenza dei provvedimenti emessi dalle locali Direzioni Territoriali, continuino a comunicare agli aspiranti docenti presenti nelle GPS che esistono posti disponibili nella scuola non coperti, generando la convinzione tra i supplenti che l’UST non abbia provveduto ad acquisire tali posti e a procedere con la conferimento della supplenza annuale.
In realtà, è compito dei Dirigenti Scolastici concludere contratti a tempo determinato di tipo N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche, con gli aspiranti che si trovano in posizione utile nelle graduatorie di istituto, contrassegnati nel sistema informativo con “applicazione D. L. 45/2025”.
Il contratto in questione è valido fino al 31/12/2025 e include una clausola di cessazione nel caso venga identificato il titolare del diritto attraverso la procedura concorsuale conclusa.
Inoltre, se il posto vacante viene individuato come una cattedra orario esterna, la supplenza deve essere assegnata dalla sede centrale.
Al fine di tutelare la continuità didattica, qualora entro il 31 dicembre 2025 non venga individuato il vincitore di concorso in qualità di avente diritto, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 5, 7 e 9, dell’ordinanza ministeriale, sussistono le condizioni per applicare ai docenti già in servizio l’istituto della conferma di cui all’articolo 13, comma 12, della medesima ordinanza. Al riguardo, il contratto a tempo determinato di tipologia N11, già in essere, potrà essere prorogato con la caratterizzazione, sul sistema informativo, “conferma nomine in attesa avente titolo ex D.L. 45/25”. Tale caratterizzazione vincola la data inizio del contratto al 01/01/2026 e la data fine non oltre il 30/06/2026.









































