26/07/2025 – Malati oncologici, altre 10 ore di permesso retribuito e conservazione del posto di lavoro. La LEGGE in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025 la Legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce specifici diritti per i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti, incluse quelle rare. Il provvedimento entra in vigore il 9 agosto 2025.
In presenza di un’invalidità pari o superiore al 74%, è prevista la possibilità di richiedere un periodo di congedo non superiore a 24 mesi, anche frazionabile.
Conservazione del posto di lavoro
Durante il congedo:
- il lavoratore conserva il posto di lavoro;
- non percepisce retribuzione;
- non può svolgere attività lavorativa;
- il periodo non è utile ai fini dell’anzianità di servizio né previdenziale, ma può essere riscattato secondo la normativa vigente.
Il congedo decorre solo dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata spettanti per legge o contratto. Restano applicabili eventuali previsioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva.
La certificazione della patologia deve essere rilasciata da medici operanti in strutture pubbliche o private accreditate. I dati del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico possono essere utilizzati per i controlli.
Per i lavoratori autonomi con rapporto continuativo, è possibile sospendere l’attività fino a un massimo di 300 giorni l’anno. Al termine del congedo, il lavoratore dipendente ha diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile, laddove compatibile con le mansioni.
Permessi retribuiti per esami e cure
Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori affetti dalle patologie indicate, in fase attiva o in follow-up precoce, potranno usufruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito, con copertura figurativa, per:
- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.
Lo stesso diritto è esteso ai lavoratori con figli minori nelle medesime condizioni di salute. I permessi sono riconosciuti su prescrizione medica.
L’indennità corrisposta per tali ore è regolata come nel caso di terapie salvavita:
- nel settore privato è anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata;
- nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale, con copertura finanziaria a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, incrementato a partire dal 2026.
Le risorse stanziate per l’attuazione delle misure ammontano a 20,9 milioni di euro nel 2026, con incremento progressivo fino a 25,2 milioni di euro annui dal 2035. A questi si aggiungono 1,24 milioni di euro annui per la sostituzione del personale scolastico.
La legge in Gazzetta Ufficiale
Fonte: Orizzonte Scuola










































