29/05/2025 – Permessi retribuiti per motivi personali: un diritto sacrosanto non soggetto ad approvazione da parte del Dirigente Scolastico
La recente pronuncia del Tribunale di Taranto chiarisce un aspetto fondamentale per il personale della scuola: i permessi retribuiti non dipendono dalla discrezionalità dei dirigenti scolastici.
Non si tratta di favori, ma di diritti soggettivi tutelati da contratti collettivi. Nessuna interpretazione abusiva può metterne in discussione il godimento.
Di fronte a un altro contenzioso sulle richieste di permessi retribuiti per questioni personali, la sentenza del Tribunale di Taranto del 22 maggio 2025 offre un messaggio chiaro e inequivocabile: nessun dirigente scolastico ha il potere di abusare di un’autorità che non possiede. I permessi per necessità personali e familiari non possono essere subordinati alla valutazione soggettiva di chi guida l’istituzione scolastica. Sono diritti pienamente riconosciuti a livello nazionale, e quindi devono essere rispettati e garantiti.
Il pericolo insito nel tentativo di “filtrare” tali diritti attraverso una valutazione discrezionale è quello di trasformare un diritto individuale in un atto di bontà amministrativa. Tuttavia, la scuola non deve e non può diventare un ambiente in cui diritti vengono negoziati o concessi. Essa deve rimanere un’istituzione basata sul rispetto della persona, delle leggi e dei contratti collettivi.
Il caso trattato dalla sentenza riguarda un’insegnante che, avendo già consumato i tre giorni di permesso retribuito annuale, ha richiesto un giorno aggiuntivo – previsto dal contratto – per assistere il figlio in procinto di sottoporsi a un intervento chirurgico. Il dirigente, invece di concedere il permesso previsto dal CCNL, ha proposto un giorno di aspettativa non retribuita.
Questa decisione ha inevitabilmente portato a contestazione legale. Il Tribunale ha dato ragione all’insegnante, stabilendo che i giorni di permesso retribuito sottratti alle ferie non richiedono autorizzazione discrezionale, ma devono essere concessi semplicemente su richiesta del lavoratore, anche attraverso autocertificazione. Inoltre, la sentenza ha stabilito che tali permessi spettano anche se comportano spese per l’amministrazione, come nel caso della necessità di sostituire l’insegnante assente.
È cruciale sottolineare con chiarezza che i permessi retribuiti per ragioni personali e familiari non dovrebbero essere soggetti a valutazioni o approvazioni basate su un giudizio del dirigente. Questi non sono “concessioni” che dipendono dalle sensibilità personali, ma diritti soggettivi, completi e immediatamente esigibili, regolati da norme contrattuali specifiche.
Quando un dirigente si arroga il diritto di esaminare la validità o l’adeguatezza del permesso richiesto, sta superando un confine che non gli appartiene, e il suo comportamento potrebbe assumere i caratteri dell’abuso. Non c’è spazio per interpretazioni arbitrarie: la legge e il contratto sono chiari, e la giurisprudenza – come confermato dal Tribunale di Taranto – si sta rafforzando in questa direzione.










































