26/05/2025 – Taglio del cuneo fiscale: l’illusione di ottenere un beneficio. Cosa conviene fare?

È assolutamente illogico introdurre una legge, quella di bilancio per il 2025, che modifica le fasce dell’IRPEF, costringendo i lavoratori a valutare se sia conveniente applicare le nuove tabelle alle proprie retribuzioni: È VERAMENTE RIDICOLO!

La riduzione del cuneo fiscale si presenta come una presunta offerta di vantaggi fiscali legati al reddito annuale totale del lavoratore:

  • un beneficio fiscale per chi guadagna fino a 20.000 euro (articolo 1, comma 4). Questa agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo che non supera i 20.000 euro. L’importo del bonus si calcola sul reddito da lavoro dipendente annuale, in base alle percentuali sotto indicate:
    • 7,1% per redditi pari o inferiori a 8.500 euro;
    • 5,3% per redditi compresi tra 8.501 e 15.000 euro;
    • 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro.
  • Una Successiva detrazione per redditi tra 20.001 e 40.000 euro (articolo 1, comma 6). La detrazione è quindi di 1.000 euro per chi ha un reddito che supera i 20.000 euro fino a 32.000 euro, con un decremento progressivo per i redditi oltre 32.000 euro, fino a scomparire al raggiungimento di 40.000 euro.

Per identificare l’eventuale diritto al bonus o alla detrazione aggiuntiva, NoiPA calcola automaticamente il reddito annuale per il 2025 attraverso le seguenti informazioni:

  • I redditi guadagnati fino all’ultima emissione dello stipendio disponibile, sommati alla proiezione del reddito previsto per i mesi rimanenti dell’anno in corso, inclusa la tredicesima mensilità;
  • I dati della Certificazione Unica 2024, per eventuali compensi extra ottenuti nell’anno passato;
  • Solo per la Detrazione Ulteriore, si considera anche il reddito forzoso eventualmente registrato nel sistema.

In un’ottica conservativa, NoiPA applica, per ogni dipendente, il valore più alto tra quelli derivati dai criteri elencati.
La normativa stabilisce che i sostituti d’imposta, in questo caso NoiPA, verificano durante il conguaglio se le somme sopra menzionate siano dovute e, nel caso in cui gli importi riconosciuti, sia come erogazioni che come detrazioni, risultino non dovuti, procedono a recuperare l’importo corrispondente.

Il recupero di queste somme, se l’importo totale supera i 60 euro, avverrà in 10 rate di pari valore, a partire dalla prima busta paga in cui si applicano gli effetti del conguaglio.

È importante tenere presente che le misure previste sono due, ciascuna con diversi limiti di reddito:

Un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro.
Una Ulteriore detrazione per redditi tra 20.001 e 40.000 euro.

Possono emergere diverse circostanze:

  • Contribuenti che hanno ricevuto il bonus fiscale (destinato a redditi fino a 20.000), se alla fine dell’anno superano il limite di 40.000, saranno obbligati a restituire le somme ricevute come bonus fiscale.
  • I contribuenti che hanno ottenuto il bonus fiscale (riservato a redditi fino a 20.000) e che alla fine dell’anno superano quel limite ma rimangono sotto l’altro limite di 40.000, dovranno, da un lato, rimborsare l’importo ricevuto per il bonus fiscale e, dall’altro, usufruire dell’ulteriore detrazione fiscale prevista per i redditi fino a 40.000.

Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto solo la detrazione fiscale per i redditi da 20.000 a 40.000 e questa risulti non valida al momento del conguaglio, il sostituto d’imposta procederà a recuperare l’importo pertinente che, come già menzionato, se superiore a 60 euro, dovrà essere restituito in 10 rate a partire dalla busta paga in cui viene applicato il conguaglio.ù

Tuttavia, può anche presentarsi la situazione opposta: un contribuente che non ha ottenuto il bonus o la detrazione (sia perché l’attribuzione non è avvenuta automaticamente tramite NoiPa, sia perché ha scelto di rinunciarvi), se alla fine dell’anno mostra un reddito sotto i 40.000, avrà diritto alla concessione del beneficio fiscale durante il conguaglio o nella dichiarazione dei redditi.

Se un lavoratore dipendente ha beneficiato della somma o dell’ulteriore detrazione senza soddisfare i requisiti necessari o in una misura eccessiva e non è possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’importo indebitamente ricevuto, eventualmente anche in rate secondo le modalità previste.

La normativa ha creato un legittimo interrogativo riguardo alla possibilità di rinunciare o meno al beneficio. È fondamentale sottolineare che i benefici fiscali spettano a prescindere da una eventuale rinuncia del contribuente durante l’anno. Infatti, per tutti, compresi coloro che optano per rinunciare all’erogazione mensile del bonus, ogni situazione verrà revisionata durante il conguaglio o la dichiarazione dei redditi. In termini pratici, la condizione del contribuente (e quindi la legittimità del bonus) deve essere sempre accertata a conclusione dell’anno. Solo a quel punto si potrà ottenere una valutazione precisa del reddito totale annuale.

Se ci si aspetta di eccedere i limiti di guadagno totali stabiliti dalla normativa – per esempio, se si ricevono entrate addizionali non registrate nel sistema NoiPA – si ha la possibilità di rinunciare al vantaggio.

Anche in questa circostanza, però, la condizione (e il potenziale diritto al bonus) sarà definitivamente valutata al termine dell’anno.

Per rinunciare a uno o più vantaggi fiscali, è necessario entrare nell’Area personale del Portale NoiPA.

All’interno del menù Servizi, bisogna scegliere la sezione Stipendiali e premere sul pulsante Gestione benefici fiscali per accedere al servizio di autoassistenza. Per quanto riguarda i vantaggi fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, quelle rinunce comunicate entro domenica 25 maggio 2025 avranno effetti, oltre che sulla mensilità di giugno, anche sul riconoscimento dei vantaggi dovuti per i mesi da gennaio a maggio.

Le rinunce registrate dopo il 25 maggio 2025 avranno effetto a partire dalla mensilità successiva, sempre che ci siano le tempistiche tecniche per l’elaborazione.

Per controllare da quale mese inizierà l’effetto della rinuncia, è sufficiente accedere alla schermata principale del servizio Gestione benefici fiscali, scegliere Elenco richieste e verificare il campo Rata applicazione associato a ogni richiesta registrata.

E’ sempre possibile annullare la rinuncia. Lo stesso servizio di autoassistenza permette di ripristinare il vantaggio in qualsiasi momento durante l’anno in corso. Per i supplenti con contratto fino al 30 giugno, nel calcolo del diritto ai vantaggi si considera la data di conclusione del contratto al 30 giugno, senza includere la Naspi o eventuali rate coperte da ulteriori contratti di lavoro. Se si riprende servizio con un nuovo contratto di lavoro, il bonus sarà ricalcolato a partire dalla data di inizio del nuovo contratto.

Per quanto concerne le supplenze brevi, essendo la natura “saltuaria” delle prestazioni, ai supplenti brevi sarà riconosciuto solo il bonus.