19/02/2025 – Le scuole riducono la durata delle lezioni da 60 a 50 minuti: quando è necessario recuperare e quando non lo è.

Secondo le disposizioni vigenti la riduzione dell’ora di lezione è consentita:

  • per “circostanze di forza maggiore dovute a elementi esterni all’insegnamento” – approvate dal Consiglio d’Istituto – non implica alcun dovere di recupero per gli insegnanti (art. 28, comma 8, del CCNL 2006/2009, rimasto in vigore nei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi);
  • per esigenze didattiche, approvate dal Collegio dei docenti, si dovrà pianificare il recupero.

Questi sono i principali aspetti che la Circolare Ministeriale n. 243 del 22 settembre 1979 evidenzia:

a) nei giorni in cui il programma delle lezioni è limitato a quattro ore, è assolutamente vietata qualsiasi diminuzione della durata della lezione, che pertanto rimane fissata a 60 minuti;

b) nei giorni in cui le lezioni si estendono per cinque ore, le riduzioni autorizzabili dovranno riguardare esclusivamente la prima o l’ultima ora; solo in casi eccezionali sarà possibile riferirle sia alla prima che all’ultima ora;

c) nei giorni con un orario di sei ore, le diminuzioni possono applicarsi alla prima e all’ultima lezione, e in circostanze particolari anche alla penultima ora;

d) nei giorni in cui il programma prevede sette ore di lezioni, le riduzioni possono riguardare le prime due lezioni e le ultime tre;

e) la diminuzione della durata della lezione non potrà mai superare i dieci minuti; dovrà essere applicata soltanto nelle classi in cui si rende necessaria, senza estendersi a tutto l’istituto;

f) non esiste alcun obbligo per gli insegnanti di recuperare le ore ridotte;

g) Se le necessità di riduzione riguardano solo un numero limitato di studenti, si potrà anche considerare il permesso di un leggero ritardo nell’entrata in aula degli alunni interessati e/o un’uscita anticipata equivalente.