01/02/2025 – Cessazioni personale scolastico 2025 e Legge di bilancio
E’ stata emanata la Nota MIM-DGPER prot. 25316 del 31-01-2025, avente per oggetto: “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative”, con la quale il MIM, condiviso il testo con INPS, fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025), e le integrazioni alla circolare n. 150796 del 25 settembre 2024.
Nota esplicativa alla circolare prot. 25316 del 31-01-2025.
A seguito della riunione sindacale che si è tenuta giovedì scorso 30 gennaio, è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito la circolare prot. n. 25316 del 31 gennaio 2025 contenente le indicazioni relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, in relazione alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.
La circolare, condivisa con l’Inps, integra le prime disposizioni contenute nella circolare prot. n. 150796 del 25 settembre 2024 e fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025), precisamente in merito a:
– OPZIONE DONNA e PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)
Istanze di cessazione da presentare su “Polis – istanze on line” entro il 28 febbraio 2025.
Per OPZIONE DONNA, l’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%;
Per QUOTA 103, l’art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2025 il trattamento di pensione anticipata sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo e il relativo assegno, sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.
I lavoratori che maturano in requisiti per la pensione con Quota 103 e decidono di rimanere al lavoro possono godere degli incentivi per la permanenza in servizio previsti dalla norma, corrispondenti allo sgravio dei contributi a proprio carico.
Le istanze Polis disponibili sono:
– Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile – 2025
– Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025
– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile – 2025
– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025
– APE SOCIALE
Istanza di cessazione da presentare in modalità cartacea entro il 31 agosto 2025
L’articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio prevede il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2025 e pertanto sono confermate tutte le disposizioni riguardanti l’accesso. Requisiti: compimento dell’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi per le lavoratrici e lavoratori dipendenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74% con 30 anni di anzianità contributiva, o che svolgono attività c.d. gravose (nel settore scuola docenti di scuola dell’infanzia e primaria) con minimo 36 anni di anzianità contributiva.
Le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione per opzione donna e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno, previo riconoscimento del diritto da parte dell’Inps, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.
Le innovazioni più significative introdotte dalla Legge di Bilancio riguardano però il superamento dei limiti ordinamentali per alcune categorie di dipendenti pubblici e la possibilità di trattenimento in servizio.
In merito ai limiti ordinamentali, il personale della scuola che entro il 31 agosto 2025 raggiunge contestualmente la massima anzianità contributiva di 41 anni 10 mesi (donne) e 42 anni 10 mesi (uomini) e l’età di anni 65, può presentare istanza di cessazione unicamente in modalità cartacea, per il tramite dell’istituzione scolastica, all’Ufficio Scolastico territoriale competente, se non ha presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre.
Il personale può, altresì, revocare l’istanza presentata entro il 21 ottobre 2024 qualora, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell’attività lavorativa.
I provvedimenti di collocamento d’ufficio per limiti ordinamentali già disposti e notificati dai dirigenti scolastici al personale in base alla precedente normativa sono da ritenersi ANNULLATI.
Il Ministero ricorda che rimane confermata la data del 28 febbraio 2025 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie, da parte dei dirigenti scolastici.
Si rende noto, infine, che il Ministero ha specificato nella circolare “de qua” le proposte formulate nella riunione informativa di ieri da questo sindacato, eccetto la richiesta di indicazioni precise in merito alle condizioni che potrebbero determinare, da parte dell’Amministrazione, il trattenimento in servizio dei dipendenti che raggiungono i requisiti del pensionamento di vecchiaia, ovvero 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione entro il 31 agosto 2025. Il Ministero si è impegnato a fornire indicazioni più precise e dettagliate e modalità operative in merito a questo ultimo argomento, subordinando ogni successiva indicazione alla necessità di assumere adeguati contatti e accordi con gli uffici centrali dell’Inps.