03/06/2024 – Formazione docenti referenti per il sostegno. Ecco il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 dispone all’art. Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita’ e di formazione dei docenti referenti per il sostegno. Ricordiamo che il Decreto dovrà seguire l’iter parlamentare per la trasformazione in legge.
1.. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all’allegato B, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attivita’ di sperimentazione disciplinate dall’articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita’, di seguito Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito del limite di spesa di cui al comma 7, realizza le attivita’ di cui al comma 1: a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalita’ della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilita’ o, comunque, tra esperti di disabilita’, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in qualita’ di societa’ in house della predetta Presidenza ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attivita’ formative.
3. Nell’ambito del contingente di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento conferisce incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. Gli incarichi possono essere prorogati per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Nell’ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento puo’ attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione. Agli esperti e’ riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro. Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso e’ rideterminato nella misura indicata dal regolamento di
cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli. Agli incarichi non si applica il limite di cui all’articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. Nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attivita’ formative relative all’anno 2024, il Dipartimento, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della societa’ o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:
a) redige il sillabo delle attivita’ formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attivita’ formative;
e) individua i destinatari delle attivita’ formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unita’;
f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attivita’ formative.
6. Per la partecipazione alle attivita’ formative non sono previsti alcun compenso, indennita’, emolumento, gettone ne’ altre utilita’ comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio,
sono riconosciute ai partecipanti alle attivita’ formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.
7. Per l’attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, e’ autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l’anno 2024, e pari a 0,72 milioni di euro per l’anno 2025. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Allegato B (di cui all’articolo 9, comma 1) Destinatari della formazione
- Dirigenti e operatori del servizio sanitario/ regionale/ASL
- Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
- Operatori del collocamento mirato
- Personale dirigenziale della Regione
- Operatori degli uffici territoriali INPS
- Operatori delle direzioni regionali INAIL
- Operatori dei Comuni
- Docenti referenti per il sostegno
- Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
- Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
- Operatori delle associazioni del terzo settore
- Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
- Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
Ecco il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Fonte: Orizzonte Scuola