30/04/2024 – Elezioni CSPI: schede elettorali
Sono state pubblicate sul sito MIM, https://www.miur.gov.it/web/guest/elezione-e-componenti, le schede elettorali distinte per categoria di elettori.
Come si vota?
Il voto si esprime contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale (art. 33).
Quante preferenze si possono esprimere?
Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente:
* per la componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza
* per la componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze
* per la componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze
* per la componente personale docente scuola secondo grado: 3 preferenze
* per la componente personale dirigente scolastico: 2 preferenze
* per la componente personale ATA: 1 preferenza
* per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca: 1 preferenza
* per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua slovena: 1 preferenza
* per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d’Aosta: 1 preferenza.
Non si possono votare candidati di liste diverse da quella scelta (art. 33).
Come si esprimono le preferenze?
Indicando nell’apposito spazio affianco al motto identificativo della lista il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio (art.33).
Più nel dettaglio: come si esprime il voto?
Se si vuole esprimere un voto solo alla lista si mette una croce sul numero romano che indica la lista (art. 33).
Se si vogliono esprimere le preferenze, oltre a mettere la croce sul numero romano della lista, si scrive il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella lista prescelta (art. 32).
Se si esprime solo la preferenza senza mettere la croce sulla lista il voto è valido solo per la preferenza oppure è valido anche per la lista?
Se si esprime solo la preferenza il voto è valido anche per la lista (art. 33).