31/12/2023 – VARCO (richiesta di VARiazione COntributiva) – fase sperimentale
Cos’è
La richiesta di VARiazione COntributiva (VARCO) rappresenta lo strumento attraverso il quale il lavoratore assicurato INPS può far rilevare le inesattezze e gli errori contenuti nell’Estratto conto unificato.
A chi è rivolto
Gli assicurati possono intervenire direttamente nel processo di aggiornamento dei dati presenti nella propria posizione assicurativa.
Come funziona
Attraverso l’Estratto conto unificato, è possibile conoscere la consistenza del proprio conto assicurativo, al fine di una valutazione consapevole della propria situazione previdenziale.
La richiesta VARCO deve essere inoltrata qualora il documento informativo contenga lacune o inesattezze relative a periodi contributivi e/o a retribuzioni imponibili e, in generale, in tutti quei casi in cui l’assicurato ritenga necessario un approfondimento istruttorio da parte dell’Istituto.
La presenza di alcune note specifiche a margine di un periodo esposto sull’Estratto conto unificato è indice di criticità sulle informazioni presenti negli archivi che alimentano il conto assicurativo.
Attraverso le apposite funzionalità di VARCO, è possibile chiedere l’inserimento, la modifica o la cancellazione di un periodo.
Le richieste VARCO saranno valutate dalla sede INPS di competenza, previa apposita istruttoria, ricomprendente anche l’esame della documentazione eventualmente allegata o richiesta all’assicurato.
Selezionando apposita voce del menu, il sistema consente di visualizzare la lista delle richieste già presentate, indicandone lo stato della lavorazione e, se presente, l’esito.
In alternativa, la richiesta di variazione può essere effettuata tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Domanda
La richiesta VARCO può essere inviata online all’INPS dall’assicurato attraverso il servizio dedicato.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n.241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.