15/09/2022 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN ANNO DI PROVA PER L’A.S. 2022/2023
Il Ministero dell’istruzione, con la nota n. 30998 del 25 agosto 2022, ha trasmesso agli UU.SS.RR. il D.M. 226 del 16 agosto 2022, riguardante la definizione del nuovo sistema formativo e di accesso al ruolo per il personale docente introdotto dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022.
Il decreto, oltre a regolamentare l’anno di formazione e prova per la nomina in ruolo dei docenti, riporta le direttive per l’esame finale e la valutazione conclusiva previsti al termine dell’anno di prova relativo al corrente anno scolastico. Nello specifico, quindi, il decreto ministeriale modifica e aggiorna il precedente D.M. 850/2015 che ha regolato il percorso fino all’anno scolastico 2021/2022.
Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nel D.M 226/2022 concernenti il percorso di formazione e prova:
- le attività formative hanno una durata di almeno 50 ore, sono obbligatorie e sono aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e formazione degli insegnanti;
- devono effettuare l’anno di formazione e prova gli insegnanti che:
- si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirano alla conferma in ruolo;
- devono ripetere il percorso di formazione e prova perché non hanno potuto completarlo negli anni precedenti;
- hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
- vincitori del concorso, sia con abilitazione che senza, al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- l’anno di formazione e prova si può ripetere una sola volta in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso;
- deve essere svolto il servizio effettivo per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche; i giorni di servizio sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore a cattedra;
- le attività formative del percorso di formazione hanno una durata complessiva di 50 ore e sono organizzate in 4 fasi:
- incontri propedeutici e di restituzione finale (massimo 6 ore);
- laboratori formativi;
- peer to peer e osservazione in classe;
- formazione on-line;
- i laboratori formativi hanno una durata di 12 ore e sono articolati in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore;
- l’attività di osservazione in classe (peer to peer – formazione tra pari e verifica in itinere) ha una durata di almeno 12 ore ed è svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor;
- la formazione on-line ha una durata complessiva di 20 ore e consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
- analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
- elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
- compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo;
- la valutazione conclusiva si svolge al termine del percorso annuale di formazione e prova, nell’intervallo temporale tra la fine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico;
- ai fini della valutazione conclusiva, il docente deve sostenere un colloquio davanti al Comitato di valutazione, durante il quale viene sottoposto un test finale per verificare in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche acquisite;
- il Comitato di valutazione esprime un parere sul percorso del docente in anno di formazione e prova, tenendo conto della documentazione relativa alle attività formative, di tutoring e di insegnamento, oltre che dell’esito delle prove; il parere del Comitato di valutazione è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato;
- il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in anno di formazione e di prova in servizio e, previo superamento del test finale e valutazione positiva, emette il provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.; in caso contrario dispone il provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, indicando gli elementi di criticità emersi ed individuando le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo;
- nell’eventuale secondo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato di valutazione al termine del secondo periodo di prova;
- durante il secondo percorso di formazione e periodo annuale di prova, nel caso vengano rilevate gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico è tenuto a richiedere prontamente apposita visita ispettiva;
- la mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto (31 agosto) o il suo erroneo svolgimento determinano profili di responsabilità per il dirigente scolastico.
La nota ministeriale n. 30998/2022 chiarisce, inoltre, che i termini indicati dal D.M. 226/2022 trovano applicazione per la validità del periodo di prova anche nei confronti dei vincitori del concorso straordinario-bis, mentre per le assunzioni in ruolo dalle GPS di prima fascia – sostegno specifica che è possibile derogare alla tempistica delle procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.
Si riassumono per i docenti vincitori del concorso straordinario-bis e per i docenti assunti in ruolo dalle GPS di prima fascia – sostegno – le principali disposizioni previste dalle rispettive norme:
Vincitori del concorso straordinario bis –
I docenti vincitori del concorso straordinario bis in possesso dell’abilitazione, come riportato nel Decreto Legge 36/2022, modificato e integrato dalla Legge 79/2022, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 e alle disposizioni del D.M. 226 del 16 agosto 2022, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo (vedere sintesi del D.M. 226/2022 riportata sopra).
I vincitori del concorso straordinario bis che non hanno ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’ufficio scolastico regionale di competenza, nonché partecipano al percorso universitario di formazione iniziale con oneri a proprio carico per conseguire i necessari 30 CFU.
Il percorso, attivato dalle università, prevede 40 ore di attività formative e si conclude entro il 15 giugno 2023.
Le competenze acquisite durante il percorso universitario di formazione sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso. A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) ottenuti.
Il mancato superamento dell’esame comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
L’USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli aspiranti devono dichiarare, secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il positivo superamento del percorso formativo.
Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui al D.M. 226/2022.
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso universitario di formazione, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova sopra specificato, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.
All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.
Immissioni in ruolo da Gps 1^ fascia – Sostegno
Il personale docente che ha presentato domanda per ottenere l’incarico annuale finalizzato all’immissione in ruolo da Gps 1^ fascia – Sostegno (art 5-ter del D.L. N. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022) svolgerà due procedure al fine di ottenere la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato:
- un percorso di formazione e prova di cui al D.M. n. 226/2022;
- un esame consistente in una prova disciplinare, previo superamento del percorso di formazione e prova.
La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità che si basa:
- per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria – sui programmi di cui al punto A.4 dell’allegato A al D.M. n. 325/2021;
- per i docenti della scuola secondaria – sui programmi di cui al punto A.2.1 dell’Allegato A al D.M. n. 326/2021.
Detta prova disciplinare dovrà essere svolta entro il mese di luglio 2023 e permetterà agli aspiranti di conseguire un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità, secondo i quadri di riferimento predisposti dalla preposta Commissione nazionale.
Superata la prova disciplinare i candidati ottengono un giudizio di idoneità.
I candidati, che non superano la prova, ossia che ottengono un giudizio di non idoneità, decadono dalla procedura (quindi non possono essere assunti in ruolo) e il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
Superato il percorso annuale di formazione e prova, nonché la prova disciplinare, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo nella scuola in cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
L’assunzione in ruolo avviene con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022.
Anche i docenti che prendono l’incarico annuale finalizzato all’immissione in ruolo da Gps 1^ fascia – Sostegno, in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, possono ripeterlo una sola volta.