16/08/2022 – Pensione supplementare per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
Cos’è
La pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.
La pensione supplementare spetta anche ai familiari superstiti, nel caso in cui non possano conseguire, per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti, il diritto alla pensione autonoma indiretta a carico della gestione dove il deceduto ha versato i contributi, ma siano titolari di pensione indiretta o ai superstiti a carico di un fondo/gestione rispetto al quale è prevista l’erogazione di una pensione supplementare con riferimento ai contributi posseduti dall’avente causa.
A seconda del soggetto che chiede il trattamento (se titolare di pensione o superstite) e dei requisiti richiesti, si distinguono tre tipi di pensione supplementare:
- pensione supplementare di vecchiaia;
- pensione supplementare di invalidità;
- pensione supplementare ai superstiti.
A chi è rivolta
La pensione supplementare per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti FPLD e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) spetta ai titolari di pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo della medesima.
Spetta anche ai:
- titolari di pensione a carico del Fondo Clero per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
- pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Non spetta,invece, ai:
- titolari di pensione a carico di casse e fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) per successiva contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, poiché la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento secondo gli accordi vigenti tra le due gestioni;
- titolari di pensione a carico del FPLD in caso di successiva contribuzione versata nella gestione spettacolo e sport professionistico in quanto la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento a seguito degli accordi vigenti tra le due gestioni;
- titolari di pensione estera di un paese non convenzionato con l’Italia;
- titolari di pensione estera di un paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata;
- titolari di pensione a carico della Gestione Separata.
Come funziona
Decorrenza
La pensione supplementare decorre:
- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in caso di domanda di pensione supplementare di vecchiaia;
- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, se successivo alla domanda, nel caso di pensione supplementare di invalidità;
- dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
Quanto spetta
L’importo della pensione supplementare viene determinato con il sistema di calcolo:
- retributivo, se la contribuzione versata si riferisce a periodi solo antecedenti al 1° gennaio 1996;
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata sia per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996 sia per periodi successivi al 31 dicembre 1995;
- contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011.
La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.
La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.
Il versamento di ulteriori contributi nella medesima gestione in cui è liquidata la pensione supplementare dà diritto a un supplemento di pensione.
Domanda
Requisiti
I requisiti si differenziano a seconda del tipo di pensione supplementare richiesta.
Per ottenere la pensione supplementare di vecchiaia è necessario:
- essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), se la contribuzione per la quale si chiede la pensione supplementare è a carico della medesima ovvero a carico delle sue forme esclusive e sostitutive nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, se la contribuzione per la quale si chiede la pensione supplementare è a carico della Gestione Separata;
- avere versato/accreditato almeno un contributo settimanale;
- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma nella gestione dove si chiede la pensione supplementare;
- aver compiuto al momento della domanda l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione dove si chiede la pensione supplementare;
- avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.
In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale). Non è invece necessario aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si chiede la pensione supplementare.
Per la pensione supplementare ai superstiti i requisiti cambiano a seconda che il dante causa fosse o meno già titolare di pensione supplementare diretta.
In particolare i superstiti del defunto non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare quando:
- non possono conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti previsti;
- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
I superstiti del defunto titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare quando abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.
Nel caso in cui i superstiti del defunto titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altra gestione, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria se in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta; risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.
Come fare domanda
La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.