14/07/2022 – Indennità una tantum 200 euro al personale a tempo determinato

Ne hanno diritto i lavoratori precari della scuola che rispettano i seguenti requisiti: aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettive anche con più rapporti di lavoro a tempo determinato e di rispettare il limite reddituale 35.000 euro per l’anno 2021.

I lavoratori che rispettano questi requisiti, per ricevere il bonus, dovranno presentare domanda all’Inps, entro il 31 ottobre 2022.

Tutto ciò si evince da una lettura approfondita e corretta della norma (c. 13, art. 32 del DL 50/2022) e della circolare applicativa dell’INPS (n. 73 del 24 giugno 2022) da cui si desume che l’ente provvederà ad erogare il bonus a tutti i lavoratori precari con i requisiti specificati.

Cos’è

L’indennità una tantum di 200 euro (detta anche Bonus 200 euro) è un sostegno economico istituito attraverso gli articoli 31-32, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Nella circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73 sono presenti tutte le istruzioni e i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro.

A chi è rivolto

L’indennità riguarda molteplici categorie di lavoratori.

Lavoratori dipendenti

L’articolo 31 del citato decreto prevede che l’indennità, che ammonta ad un importo pari a 200 euro, sia erogata, attraverso i datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, destinatari dell’esonero contributivo dello 0,8% della quota a carico del lavoratore, in relazione a contratti di lavoro stipulati prima del 24 giugno 2022.

Titolari di pensioni

Beneficeranno d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione. Al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per il 2021, a 35.000 euro. Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

Titolari di assegno ordinario di invalidità

Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid-19

Tra i beneficiari del provvedimento ci sono anche i titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da INPS.

Beneficiari del Reddito di Cittadinanza

La misura sarà infine liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi si provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Lavoratori autonomi occasionali, stagionali, co.co.co, spettacolo, settore agricolo, vendite a domicilio con partita IVA

La prestazione sarà erogata anche, al ricorrere di specifici requisiti, a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA e lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. Queste ultime categorie dovranno presentare domanda all’INPS attraverso il servizio dedicato e il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2022.

Lavoratori domestici

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.

I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) o la cui instaurazione non sia stata respinta.

Come funziona

Per i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori agricoli a tempo determinato, sarà il datore di lavoro a riconoscere il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità.

L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) e nel rispetto dei requisiti posti dall’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), ossia con denuncia UNIEMENS da inviare entro il 31 agosto 2022, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici ) o della previsione dei CCNL , con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), ossia con denuncia UNIEMENS da inviare entro il 31 luglio.

Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati ( Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/Straordinaria, Fondo d’Integrazione Salariale o Fondi di solidarietà, Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, congedi) o per previsione di legge e CCNL .

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I titolari di pensioni, titolari di assegno ordinario di invalidità, titolari di assegni di disoccupazione e beneficiari indennità Covid-19 e i beneficiari del Reddito di Cittadinanza riceveranno l’indennità in automatico attraverso una maggiorazione dell’assegno mensile.

QUANTO SPETTA

L’importo di 200 euro è in misura fissa, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti, a luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di RdC, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di NASpI , DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, dei già beneficiari delle ex indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

Domanda

Dovranno presentare domanda all’Istituto i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata e con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’articolo 2222 del Codice Civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
  • incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Si fa presente che i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, nonché i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, potrebbero essere destinatari dell’indennità di 200 euro in quanto titolari di un rapporto di lavoro subordinato in essere nel mese di luglio 2022. In questo caso, i citati lavoratori non dovranno inoltrare domanda, in quanto, essendo titolari di rapporto di lavoro subordinato nel mese di luglio 2022, potranno percepire il bonus direttamente dal datore di lavoro

Si fa presente, inoltre, che i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio devono inoltrare domanda per la concessione del bonus solamente qualora non accedano all’indennità di 200 euro in quanto già beneficiari delle indennità Covid-19, ovvero in quanto titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022.