10/06/2022 – Mobilità dirigenti Scolastici dal 01/09/2022
Riportiamo il testo della Circolare del Ministero dell’Istruzione, n.22253 dell’08/06/2022, avente per oggetto: Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2022 – C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 Area V (Scuola), C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019.
Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2022/2023.
La materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall’articolo 19 e dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V –
sottoscritto in data 15/07/2010 e alla disciplina derogatoria di cui all’articolo 19-quater del decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 di recente introduzione.
Nelle operazioni di cui all’oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992 e garantiranno una informazione sulle stesse.
Si ricorda, altresì, che:
- 1. l’articolo 16, comma 2, del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”.
- 2. l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”;
- 3. l’articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.
L’assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell’ordine previsto dall’articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 aprile 2006 e s. m. i.:
a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto. Le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2022.
b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale.
L’articolo 9, comma 4, del CCNL Area V sottoscritto in data 15 luglio 2010, come modificato dall’articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019 prevede che: “su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. .. omissis…”.
L’articolo 19-quater del decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022, recentemente intervenuto dettando disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, prevede che: “In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell’Ufficio scolastico della regione richiesta.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all’ultimo anno scolastico indicato al primo periodo”.
La citata disposizione introduce pertanto una deroga al vigente contratto collettivo, da un lato elevando la percentuale rimessa alla mobilità interregionale, dall’altro richiedendo l’assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione richiesta.
Si ricorda che le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, come previsto dal D.M. 26 aprile 2022, n.104, recante le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2022/2023, in corso di registrazione, non rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale.
In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla disciplina contrattuale vigente, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle istituzioni scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole.
Termini e adempimenti finali.
Si precisa che per l’a.s. 2022/2023 la domanda per la richiesta di mobilità deve essere presentata entro il 20 giugno 2022 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizione di stato che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall’estero.
Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale, con le quali dovrà essere formalmente richiesto anche l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza.
Entro il 4 luglio 2022 gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande di mobilità interregionale, corredate di assenso, agli Uffici scolastici regionali di destinazione.
Qualora la richiesta di mobilità interregionale sia presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande, corredate di assenso, a tutti gli Uffici scolastici regionali di destinazione richiesti. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2022, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero – Direzione Generale del Personale scolastico – Ufficio II. In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, calcolata ai sensi dell’articolo 19-quater sopra riportato, si suggerisce di adottare i criteri di priorità, riferiti alle fattispecie previste dal CCNL 2010.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2022.
Per quanto concerne, infine, l’attivazione della procedura di immissione in ruolo interregionale ex art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n 107 per l’a.s. 2022/2023 si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare a questa Direzione Generale, all’indirizzo e-mail dgper.ufficio2@istruzione.it, l’eventuale assenso all’attivazione della procedura entro il 21 giugno 2022 nonché, in caso di assenso, a comunicare entro il 20 luglio 2022 il numero dei posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili, residuati a seguito delle operazioni di mobilità, per consentire all’Ufficio II di calcolare la quota relativa al 20% dei suddetti posti da destinare ad eventuali soggetti idonei inclusi nella graduatoria di cui al DDG 13 luglio 2011 della regione Campania.
Il Direttore Generale
Filippo Serra
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