29/04/2022 – Decreto PNRR 2 – La fase transitoria per il nuovo reclutamento dei docenti -

LA FASE TRANSITORIA

a. Per docenti della secondaria con almeno tre anni di servizio

In attesa che il nuovo sistema vada a regime – un percorso a ostacoli, con prove selettive di accesso e uscita dai percorsi abilitanti, che si ripetono più volte – per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, è consentito l’accesso diretto al concorso.
I vincitori, se non ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e dovranno conseguire 30 crediti universitari per poter conseguire l’abilitazione.
Conseguita l’abilitazione, devono svolgere un periodo annuale di prova in servizio e prestare servizio effettivamente per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Alla fine i docenti in periodo di prova sono sottoposti a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa è possibile ripetere un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.
Il superamento dell’anno di prova determina l’effettiva immissione in ruolo.

b. Fino al 31.12 2024

Si accede direttamente al concorso con la laurea e almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

I vincitori del concorso, se ancora non sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale. Con il superamento della prova finale i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento.

Conseguita l’abilitazione, devono svolgere un periodo annuale di prova in servizio e prestare servizio effettivamente per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Alla fine i docenti in periodo di prova sono sottoposti a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa è possibile ripetere un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.
Il superamento dell’anno di prova determina l’effettiva immissione in ruolo.