30/09/2021 – Anno di prova docenti: formazione da 50 ore complessive
In arrivo la circolare ministeriale sull’anno di prova e formazione. Nessuna novità eclatante. Vengono confermate le linee guida del decreto ministeriale n.850 del 2015.
La durata del percorso sarà di 50 ore complessive: 6 per gli incontri propedeutici e di restituzione finale, 12 per i laboratori formativi, 12 per il peer to peer (attività di osservazione con il tutor), 20 di formazione on line sulla piattaforma INDIRE.
Confermato il ruolo educativo, di orientamento e di garanzia del dirigente scolastico, che è chiamato anche a visitare le classi in cui i neoassunti prestano servizio.
La novità, quest’anno, sarà invece rappresentata dalla platea degli aspiranti che dovranno svolgere l’anno di formazione e di prova. Tra questi, infatti, ci saranno anche gli assunti a tempo determinato dalla prima fascia GPS ai sensi del DL 73/2021.
La nota ministeriale ribadisce che non devono svolgere nuovamente il periodo di prova coloro che lo hanno già svolto nello stesso grado di immissione in ruolo, gli assunti in ruolo in precedenza con riserva che lo hanno già superato, coloro che rientrano in precedente ruolo per il quale avevano già superato l’anno di prova, coloro che hanno ottenuto trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa) nel medesimo grado.
Platea dei docenti coinvolti
- neo assunti in ruolo a.s. 2021/2022 (46.585)
- destinatari dei contratti al 31 agosto previsti per la fase straordinaria di assunzioni come da DL 73/2021 (12.840)
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti che hanno prorogato il periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo
- chi ha ottenuto il passaggio di ruolo nella mobilità
- coloro che devono ripetere il periodo di formazione e prova a causa di valutazione negativa
La prova finale potrà essere svolta solo in caso di superamento dell’anno di prova, mentre sarà rimandata in caso di mancato svolgimento dei 180 giorni di servizio (di cui almeno 120 per attività didattiche) previsti o di valutazione negativa dell’anno di prova, che – lo ricordiamo – può essere ripetuto solo una volta.
Non è previsto, invece, un secondo tentativo per chi non dovesse superare la prova di idoneità finale (che, ribadiamo, riguarda esclusivamente gli assunti da prima fascia GPS): in questo caso, infatti, la norma prevede la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo dell’aspirante che rimarrà, comunque, inserito nelle GPS e il contratto stipulato si concluderà comunque al 31 agosto.
I temi da trattare durante i laboratori formativi
Numerosi, inoltre, i temi che il Ministero invita a trattare durante i laboratori formativi, che si potranno svolgere in presenza oppure online e che potranno riguardare:
- iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza pandemica;
- metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
- competenze digitali degli studenti e dei docenti;
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;
- competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills);
- bisogni educativi speciali;
- motivare gli studenti ad apprendere;
- innovazione della didattica delle discipline;
- insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
- valutazione finale degli apprendimenti;
- percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
- educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021.
Visite alle scuole innovative
Tornano, dopo la sospensione dello scorso anno causa Covid, le visite alle scuole innovative sul versante della didattica e dell’organizzazione.
L’esperienza manterrà ancora un carattere sperimentale e potrà riguardare, a domanda, solo un piccolo gruppo di docenti (3mila al massimo in tutta Italia).
Cosa succederebbe se il docente appena immesso in ruolo non dovesse superare il periodo di prova?
In questo caso, il dirigente scolastico emana un provvedimento motivato di ripetizione indicando gli elementi di criticità emersi ed individuando le forme di supporto formativo ai fini della conferma in ruolo nel successivo anno scolastico. La ripetizione del periodo di prova non è facoltativa, ma obbligatoria, nel senso che non si può procedere con i provvedimenti negativi finali per il docente (licenziamento) senza offrirgli una seconda possibilità con la proroga del periodo di prova di un altro anno, senza essere più rinnovabile.
Ma cosa accadrebbe se il docente non dovesse superare neanche il secondo anno di prova?
Il possibile scenario di ulteriore esito sfavorevole del periodo di prova anche dopo il secondo anno è disciplinato, in assenza di disposizioni nella legge n.107/2015 e nel D.M. n.850/2015, solo in base alla norma di cui all’art. 439 del D.Lgs. 16/4/1997 n.297.
Il provvedimento finale che si andrebbe a formare in caso di esito negativo della prova dev’essere adottato su parere obbligatorio, ma non vincolante degli organi collegiali di cui all’art. 439, sarà o la dispensa dal servizio del docente per esito sfavorevole del periodo di prova ovvero la restituzione dell’interessato al ruolo di provenienza qualora provenga da altro ruolo.
Ma in questa fase di dispensa dal servizio, sulla base dell’art. 439, sarà necessario corredarsi del parere espresso dal Consiglio Provinciale? E chi ha competenza ad emettere il provvedimento di licenziamento?