27/09/2021 – La certificazione verde (green pass)-
La certificazione verde
• Ai fini della durata della certificazione verde, l’esito negativo del test molecolare, eseguito anche su campione salivare, ha validità per 72 ore dall’esecuzione del test.
• Su richiesta dell’interessato, la struttura che ha svolto il test (strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, farmacie, MMG o PLS) produce la certificazione in formato cartaceo e/o digitale.
• Se la certificazione non è stata rilasciata e/o generata ( per qualche ragione di natura amministrativa o burocratica), per il dipendente l’obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde Covid-19.
• Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido.
• Il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
• A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.
• La sospensione del rapporto di lavoro – disposta dai dirigenti scolastici – mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni.
(Dl 111 del 6 agosto 2021 convertito in legge il 23 settembre 2021)