Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale) che introduce l’estensione dell’obbligatorietà del GREEN PASS .
Per la Scuola
1. Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre 2021 e disciplinano l’accesso in ogni scuola del sistema nazionale di istruzione e di formazione (comprese quelle in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore)
2. Si applicano a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
Ognuno è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Escluso bambini, alunni e studenti.
3. Il dirigente scolastico o suoi delegati hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore.
NB.
o La delega deve risultare da atto scritto recante data certa.
o La delega deve essere accettata e quindi sottoscritta dal delegato.
o Della delega deve essere fornita adeguata e tempestiva pubblicità, in modo che tutto il personale sia a conoscenza dell’effettivo trasferimento di competenze al delegato.
4. Esenzioni
Le disposizioni del decreto per il personale del mondo scolastico non si applicano ai soggetti esenti dal vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. (n. 35309 del 4 agosto 2021)
LA CERTIFICAZIONE DI NON VACCINABILITÀ
CHI PUÒ RILASCIARLA
Le certificazioni potranno essere rilasciate – obbligatoriamente a titolo gratuito - direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
COME DEVE ESSERE REDATTA LA CERTIFICAZIONE
Per essere valide, le certificazioni dovranno contenere:
• i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
• la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
• dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
• timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
• numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
La certificazione, invece, non dovrà contenere altri dati sensibili del soggetto interessato, nemmeno la motivazione di non vaccinabilità.