08/03/2021 – Lavoratori fragili –
In attesa di una proroga urgente delle norme già esistenti che ripristini la disciplina speciale già in vigore fino al 28 febbraio 2021.
Con il l^ marzo 2021 non è più in vigore la norma (art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come emendato con l’art. 26 1-quinquies della legge 13 ottobre 2020, n. 126)che prevedeva:
- lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto,
- il periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero;
per il seguente personale:
- il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità,
- per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
L’applicazione di dette disposizioni era stata prorogata fino al 28 febbraio 2021.
Il recente Decreto Milleproroghe (DL. 183 del 31.12.2020 convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.51 del 1 marzo 2021) ha prorogato fino al 30 aprile 2021 – cioè fino al perdurare dello stato di emergenza – esclusivamente l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ).
Dunque si ritorna alle modalità e agli esiti già determinati nella nota MI dell’ 11 settembre 2020, n. 1585, con oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato:
idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.
Vai alle nostre schede di illustrazione della nota 1585 dell’11 settembre 2020
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Alcuni casi specifici
(nota MI 325 del 3 marzo 2021)
- Per il caso di personale che abbia sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.
- Per il caso del docente fragile abbia svolto attività a distanza (art. 26 Legge 24 aprile 2020, n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 “su lavoratore fragile” – si dovrà ricorrere all’istituto della malattia d’ufficio per il docente titolare e il supplente dovrà essere prorogato con la tipologia “Assenza breve” codice N01.
- Per quanto riguarda il personale ATA fino al 30 aprile 2021 – cioè fino al perdurare dello stato di emergenza – sono in vigore le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.
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Sulla materia lo SNALS-CONFSAL ha chiesto la proroga immediata delle norme a tutela dei lavoratori fragili.
Di seguito il
COMUNICATO STAMPA
del 1^ marzo 2021
Roma, 01-03-2021 – “Dal 1° marzo i lavoratori fragili inidonei e perciò soggetti a malattia d’ufficio si trovano nuovamente in regime di malattia ordinaria con tutte le conseguenze derivanti. E’ necessario che il legislatore intervenga con una proroga urgente delle norme già esistenti” – dichiara Elvira Serafini, Segretario Generale dello Snals-Confsal.
Come è noto, per l’anno in corso era stato stabilito che nell’intervallo temporale dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 valesse l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili.
“Senza una proroga ci saranno ripercussioni sul computo dei giorni di malattia dei lavoratori” – precisa la Serafini. “La scuola, in questo periodo, ha bisogno di certezze e non di ulteriori elementi di criticità”.