08/03/2021 – Lavoratori fragili –

In attesa di una proroga urgente delle norme già esistenti che ripristini la disciplina speciale già in vigore fino al 28 febbraio 2021.

Con il l^ marzo 2021 non è più in vigore la norma (art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come emendato con l’art. 26  1-quinquies della legge 13 ottobre 2020, n. 126)che prevedeva:

  • lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto,
  • il periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero;

 per il seguente personale:

  • il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità,
  • per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

L’applicazione di dette disposizioni  era stata prorogata fino al 28 febbraio 2021.

Il recente Decreto Milleproroghe (DL. 183 del 31.12.2020  convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.51 del 1 marzo 2021) ha prorogato fino al 30 aprile 2021 – cioè fino al perdurare dello stato di emergenza – esclusivamente l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ).

Dunque si ritorna alle modalità e agli esiti già determinati nella nota MI dell’ 11 settembre 2020, n. 1585, con oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato:

idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

 Vai alle nostre schede di illustrazione della nota 1585 dell’11 settembre 2020

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Alcuni casi specifici

(nota MI 325 del 3 marzo 2021)

  1. Per  il caso di personale che abbia sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.
  1. Per il caso del docente fragile abbia svolto attività a distanza (art. 26 Legge 24 aprile 2020, n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)  e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 “su lavoratore fragile” – si dovrà ricorrere all’istituto della malattia d’ufficio per il docente titolare e il supplente dovrà essere prorogato con la tipologia “Assenza breve” codice N01.
  1. Per quanto riguarda il personale ATA fino al 30 aprile 2021 – cioè fino al perdurare dello stato di emergenza – sono in vigore le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.

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Sulla materia lo SNALS-CONFSAL ha chiesto la proroga immediata delle norme a tutela dei lavoratori fragili.

Di seguito il

COMUNICATO STAMPA

del 1^ marzo 2021

Roma, 01-03-2021  –    “Dal 1° marzo i lavoratori fragili inidonei e perciò soggetti a malattia d’ufficio si trovano nuovamente in regime di malattia ordinaria con tutte le conseguenze derivanti. E’ necessario che il legislatore intervenga con una proroga urgente delle norme già esistenti” – dichiara Elvira Serafini, Segretario Generale dello Snals-Confsal.

Come è noto, per l’anno in corso era stato stabilito che nell’intervallo temporale dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 valesse l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili.

“Senza una proroga ci saranno ripercussioni sul computo dei giorni di malattia dei lavoratori” – precisa la Serafini. “La scuola, in questo periodo, ha bisogno di certezze e non di ulteriori elementi di criticità”.