10/02/2021 – Un’altra sentenza che obbliga il DS ad esibire i documenti e i nominativi relativi alla distribuzione del MOF.

E’ una storia infinita.

E’ solo di qualche giorno fa (28.12.2020) la nota n. 49472 del Garante per la privacy che fornisce “chiarimenti in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti alle OOSS” . E conclude così:
… il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consente agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto.

Una sentenza del TAR Friuli, pubblicata il 3.2.2021 arriva a conclusioni opposte:
·         Accoglie il ricorso e obbliga il  dirigente  scolastico ad esibire i documenti richiesti – copia della documentazione relativa alla distribuzione delle risorse economiche oggetto della contrattazione integrativa di istituto-  nel  termine di 30 giorni.
  • Non è sufficiente,  ai  fini dell’esercizio  delle prerogative  sindacali di verifica, la documentazione contenente i dati in forma aggregata  o parzialmente  disaggregata,  fornita  dalla scuola .
  • Un’ostensione parziale e incompleta  dei dati non può trovare giustificazione nel diritto  alla riservatezza  dei soggetti  coinvolti.

Infatti , come,   secondo  il DS, potrebbe  operarsi  una  verifica circa l’applicazione  di  un  criterio  di  distribuzione   di  risorse  economiche,  se  non attraverso l’esame del dato specifico riguardante i singoli percettori?

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Non sappiamo se la storia si possa concludere qua. Ma ce lo auguriamo!

I dati vanno forniti obbligatoriamente disaggregati sia perché i dati personali non sono dati sensibilissimi (quindi la privacy non c’entra) sia perché deve essere consentito alle OOSS e alla RSU di conoscere “la destinazione degli importi costituenti i trattamenti economici accessori”. Punto.