17/12/2020 – Rientro a Scuola il 7 gennaio –
Il presidente del CdM ha affrontato il problema del rientro, per sottolineare il lavoro che si sta svolgendo e i tempi che si rivelano stretti .
La nota 2164 del 9.12.2020, che trasmette il Dpcm del 3.12.2020, istituisce un tavolo di coordinamento (*) per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
“C’è un grande lavoro per tornare il 7 gennaio con la didattica in presenza. Abbiamo organizzato dei tavoli con i prefetti per cercare di incrociare, rispetto alle realtà locali, i dati dei trasporti e degli orari di entrata e uscita per evitare degli orari di punta”.
(*) Il lavoro di predisposizione delle istituzioni scolastiche del secondo grado per la riapertura prevede un ruolo specifico per i dirigenti degli UAT, chiamati a far parte del tavolo di coordinamento “costituito presso ciascuna prefettura – UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera”.