30/10/2020 – Scuole e misure per la famiglia
Sospensione dell’attività didattica in presenza
Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
Possibilità di svolgere il lavoro agile
La possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile è riconosciuta anche
per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi
- all’interno del plesso scolastico,
- nell’ambito dello svolgimento di attivita’ sportive di base, attivita’ motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati ,
- all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Impossibilità a svolgere i lavoro agile
Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
- a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ,
- nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità é riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
DL n. 137 del 28.10.2020