28/08/2020 – Docenti e ATA Covid –
Così sono definiti quei docenti e ATA che ricopriranno incarichi temporanei a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni.
In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per
giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
La sostituzione di questo personale così assunto è consentita sin dal primo giorno di assenza, fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo.
Questa è una delle misure autorizzate dal Ministero per la ripresa dell’attività didattica in presenza, insieme alla possibilità di derogare, nei soli casi necessari, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione.