26/08/2020 – Quota 100 – Ultima possibilità di cessazione dall’1.09.2021
QUOTA 100 – ULTIMA POSSIBILITÀ DI CESSAZIONE DALL’1.09.2021 – COMPARTO SCUOLA
Tutti i nati entro il 31.12.1959 che compiranno al 31.12.2021 i 62 anni di età richiesti, in possesso di 38 anni di contribuzione utile ai fini della pensione, potranno fare domanda per chiedere di cessare dal servizio con decorrenza dall’ 1.09.2021 utilizzando Quota 100.
Essendo il 2021 l’ultimo anno per poter sfruttare “Quota 100” (istituita con il D.L. n. 4 del 2019 art. 14), ricordiamo le principali notizie e forniamo, a coloro che sono intenzionati a farne richiesta, uno schema orientativo che consenta loro di conoscere l’importo della futura pensione.
Si ricorda agli interessati che:
– non avendo maturato entro il 31.12.1995 i 18 anni di contribuzione, avranno le pensioni calcolate con il metodo misto, retributivo per il servizio prestato fino al 31.12.1995 e contributivo per quello prestato a partire dall’1.01.1996 e fino al 31.08.2021;
– andando in pensione prima dei 67 anni il loro coefficiente di trasformazione del montante contributivo terrà conto della loro minore età e del sesso;
– il punto precedente comporterà un importo della pensione leggermente inferiore e ognuno dovrà economicamente verificarne la personale convenienza;
– per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di detti redditi. Pertanto l’interessato è tenuto a comunicare all’Inps l’inizio dello svolgimento dell’attività da lavoro dipendente o autonomo;
– il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il conseguimento di redditi superiori a 5.000 euro successivamente alla decorrenza della pensione, e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia, comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di detti redditi.
Nell’anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la data della cessazione.
L’interessato è tenuto a comunicare all’Inps l’avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali. L’omessa o incompleta comunicazione comporta oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.
Non potendo in uno schema riportare tutte le molteplici ipotesi legate all’età, alla data di immissione in ruolo, ai servizi pre-ruolo riconosciuti ai fini della carriera, ai compensi accessori e ad altre situazioni personali, gli iscritti possono rivolgersi ad una delle sedi dello Snals Venezia.
Al momento giungono notizie che si stanno studiando nuove possibilità di pensionamento per coloro che, per ragioni anagrafiche o per mancanza dei requisiti contributivi, non sono riusciti, magari per qualche mese, ad usufruire di Quota 100.
Si parla di:
– prorogare Opzione Donna;
– estendere a tutti la possibilità di pensionamento al raggiungimento di 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica;
– confermare le agevolazioni per i lavori usuranti;
– prorogare l’Ape Sociale nell’intento di tutelare chi è in crisi.
Sull’argomento sono previsti degli incontri tra le parti sociali per la metà del mese di settembre.