21/07/2020 – Docenti – utilizzazioni e assegnazioni provvisorie –

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL PERSONALE DOCENTE PER L’A.S. 2020/2021

Personale DOCENTE

Normativa di riferimento CCNI 8 luglio 2020 C.M. 9 luglio 2020 prot. n. 18134

Le domande

Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate dal personale docente (infanzia, primaria e secondaria):

 dal 13 luglio al 24 luglio 2020 su Istanze On Line.

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, avendone i requisiti, anche:

• i docenti che hanno ottenuto durante la mobilità territoriale o professionale una scuola indicata puntualmente (secondo il CCNI sulla mobilità non possono chiedere trasferimento o passaggio per un triennio. (Tale vincolo non opera nella assegnazione provvisoria);

• i docenti ex Fit assunti in ruolo dal 1/9/2019 dalla graduatoria del concorso 2018 di I e II grado compresi i docenti che rientrano nel DM 631/2018.

• tutti i docenti che sono stati assunti sui posti di quota 100 con decorrenza giuridica 1/9/19 ed economica 1/9/2020.

Destinatari delle utilizzazioni

Prioritariamente:

• I docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;

• I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2012/13 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità.

Quindi: – i docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

– i docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

– i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;

– i docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

– i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;

– i docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello;

– i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

– i docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;

– gli insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;

– gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;

 – i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale. – i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;

– il personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione; – il personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero. L’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

 d) ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti.

Preferenze

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta soltanto per una provincia o per quella di titolarità o per altra provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.

Le preferenze sono esprimibili tramite il codice puntuale della scuola e/o un codice sintetico di comune, distretto, provincia.

Le precedenze di cui all’art. 8, valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie

Punto I – personale con gravi motivi di salute:

• personale docente non vedente;

• personale docente emodializzato.

Punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:

• disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;

• personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

• disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).

Punto IV – assistenza:

• personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:

• genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

• coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

• solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;

• lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni;

• lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.

 • unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.

Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.

Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.

Assegnazione provvisoria su altro grado di istruzione o per altra classe di concorso

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione alle seguenti condizioni:

• aver superato il periodo di prova;

• essere in possesso della relativa abilitazione per il posto o classe di concorso richiesta. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.