10/06/2020 – Pubblicità degli scrutini –
La nota n. 9168 del 9 giugno 2020 avente per oggetto: “Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”” fornisce ulteriori precisazioni alle precedenti indicazioni operative della nota prot. 8464 del 28 maggio scorso, anche su:
- Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado
- Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado
Per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico.
Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Se la Scuola fosse sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva.
Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni.
Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie non deve eccedere 15 giorni.
Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Se la Scuola fosse sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico.
Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti, non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.
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Il Segretario Generale con riferimento alla nota sopra citata ha diramato il seguente comunicato stampa:
PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI: IL MINISTERO SMENTISCE SÈ STESSO
Ad operazioni di scrutinio finale già avviate ed in via di conclusione, con molte scuole che hanno già provveduto a pubblicare gli esiti degli scrutini finali secondo le indicazioni fornite con la nota 8464 del 28 maggio, arriva nella tarda serata di ieri un’altra nota , la n. 9168 della DGOSV, che considera di fatto illegittima la pubblicazione degli scrutini all’albo on line delle scuole , precedentemente raccomandata .
Tale situazione comporterà una duplicazione del lavoro già svolto e l’adozione urgente di altre modalità di pubblicazione che , nel caso di scuole che non utilizzano il registro elettronico, comporteranno notevoli rischi di assembramenti, tra l’altro coincidenti nelle scuole superiori con le prove di esame .
Riteniamo che le indicazioni precedentemente fornite fossero coerenti con le vigenti disposizioni normative sulle modalità di pubblicazione telematiche dei provvedimenti amministrativi di cui alla legge 69/2009 e alle deliberazioni del Garante della privacy.
Lo Snals-Confsal esprime il totale dissenso nei confronti di una pratica amministrativa incoerente, che rimanda alla responsabilità politica di vertice.
Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)