12/05/2020 – Ammissione alla classe successiva – 1^ ciclo –
Alcune anticipazioni in attesa delle disposizioni ministeriali.
La valutazione finale degli alunni
nel 1^primo ciclo
per l’anno scolastico 2019/2020
Dal dlgs. 13 aprile 2017, n. 62; Da bozza di nuova ordinanza sulla valutazione.
- La valutazione e’ effettuata collegialmente da tutti i docenti contitolari della classe.
- I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne/i, i docenti incaricati dell’IRC e di attività’ alternative all’IRC partecipano alla valutazione delle alunne/i che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
- La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
- I docenti valutano gli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
- La valutazione del comportamento dell’alunna/o viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione,
- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne/i della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato una stessa alunna/o con disabilità, la valutazione e’ espressa congiuntamente.
- La valutazione delle attività alternative, per le alunne/i che se ne avvalgono,è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
- Restano ferme le disposizioni sulla certificazione delle competenze, senza la sezione Invalsi.
- Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. In presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
- Non è prevista la non ammissione alla classe successiva né è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale per la validità dell’anno scolastico (nella secondaria di 1^ grado).
- Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva