03/03/2020 – Coronavirus – Altre misure per la Scuola
Nel decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, in vigore dallo stesso 2 marzo, ci sono anche alcuni provvedimenti che ci riguardano:
Validità dell’anno scolastico 2019-2020
Se le Scuole non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità ( anche in deroga all’art.74 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede i 200 giorni).
Sono anche decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Eventuali assenze a seguito di Coronavirus:
Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Altre assenze imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.