29/12/2022 – Prorogate al 28 febbraio 2022 le tutele per i soggetti fragili –

Il DL 221 del 24.12.2021, art. 17, proroga le tutele per i lavoratori fragili al 28 febbraio 2022.

  1. I lavoratori fragili sono i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. Svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
  3. Fino al 28 febbraio 2022, se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità , il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero,
    E’ prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.
  4. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.