23/11/2021 – L’assenza per la somministrazione del vaccino.

L’assenza è giustificata ed è senza alcuna decurtazione del trattamento economico né fondamentale né accessorio.
Questa è la caratteristica dell’assenza allorché il dipendente della Scuola (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) si sottopone alla vaccinazione.

Poiché non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, la modalità per fruirne è una semplice comunicazione di assenza dal lavoro per sottoporsi alla profilassi vaccinale anti Covid , senza ricorrere a permessi o altri istituti contrattuali.
Naturalmente è indispensabile una qualche documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione.
I tempi dell’assenza sono correlati allo stato di necessità che insorge, considerando i tempi di andata al luogo della vaccinazione, di attesa, di anamnesi, di somministrazione, di sosta post covid, di rientro a casa o a scuola, delle condizioni psicofisiche.
Può trattarsi di qualche ora o dell’intera giornata.

Invece, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria, e, quindi, sottoposte alla decurtazione (trattenuta Brunetta) per i primi dieci giorni di assenza.

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