18/04/ 2020 – Dal Decreto Legge n. 22 dell’ 8 aprile 2020 – Terza parte – Come si svolgono gli esami di stato se le lezioni non riprendono entro il 18 maggio

Se le lezioni NON riprendono entro il 18 maggio o comunque se NON possono svolgersi gli esami in presenza …

Il Ministero, con una o più ordinanze, disciplinerà:

le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali;

esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione –
la sostituzione dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto anche di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza;

le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione-
eliminazione delle prove scritte e sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni;

revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premi;

Tutti i provvedimenti prevedono specifiche modalità per l’adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonche’ con altri bisogni educativi speciali.

In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dalle prove INVALSI e si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e PCTO l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio finale.

(Dal DL n. 22 dell’ 8 aprile 2020)