Il nuovo reclutamento
Con la revisione del d.lgs 59/2017, modificato dalla legge di Bilancio 2019, sono cambiate le regole di accesso ai ruoli della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado.
Una sintesi delle varie fasi:
BANDO DI CONCORSO
- Decreto MIUR di indizione, su base regionale, del concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati al percorso annuale di formazione iniziale e prova su posti comuni e di sostegno. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e’ indetto su base interregionale.
- Il concorso è bandito con cadenza biennale per la copertura dei posti della scuola secondaria – relativi ad ogni singola classe di concorso (non più ambiti), a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria; a posti di sostegno –
che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali. - Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui e’ previsto l’espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.
Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per il sostegno qualora in possesso dei requisiti di accesso.REQUISITI DI ACCESSO
Titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente su classe di concorso è il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici,
Per posti di sostegno: In aggiunta ai predetti titoli serva anche la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - Titolo di accesso al concorso per posti di insegnante tecnico-pratico è il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA - I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
- In prima applicazione, i docenti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, possono partecipare alle procedure concorsuali senza il possesso dei CFU per una classe di concorso per la quale abbia maturato un servizio di almeno un anno».
Ad essi è riservato il 10 per cento dei posti.
- Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso».
PROVE DI ESAME
- Il concorso «per i posti comuni» prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale.
- Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.
- La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva.
- La seconda prova scritta per i candidati a posti comuni ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.
- La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
- La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.
- GRADUATORIE
In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. - La graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. Rimane fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.
- I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra , quelle che presentano posti vacanti e disponibili cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova”.
I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo.