10/01/2019 – Trasferimenti, il vincolo triennale

  1. VINCOLO TRIENNALE DI PERMANENZA NELLA SEDE per il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica:
  • a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola,
  • nei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale,
  • nei movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

 

Il vincolo triennale NON si applica:

  • ai docenti beneficiari delle precedenze previste nel contratto (art. 13) nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza,
  • ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa,
  • ai docenti soddisfatti attraverso l’espressione di una preferenza sintetica.

 

 

  1. ALTRE CATEGORIE DI DOCENTI DESTINATARI DELLA MOBILITA’
  • I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente

che ha perso la titolarità definitiva o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento.

 

  • I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che

non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità (cd. esubero nazionale), partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse.

Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola di titolarità, vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutte le province secondo la tabella di prossimità tra province, a partire dalla prima preferenza espressa.

In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito d’ufficio con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo secondo la tabella di prossimità tra province.