27/03/2025 – Idonei concorso docenti: nuovo decreto scuola – aggiornamenti per gli idonei dei concorsi PNRR1 e PNRR2

Domani, il Consiglio dei Ministri potrebbe dare il via libera ad un nuovo decreto che mira a modificare il processo di assunzione. In particolare, si prevede la possibilità di selezionare “per scorrimento” alcuni candidati idonei da concorsi ordinari banditi in attuazione del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza).

PRIMA MODIFICA – Aggiornamento delle graduatorie dei concorsi (Art. 2, comma 1).
Nell’articolo 59 del decreto-legge del 25 maggio 2021, numero 73, è aggiunto un periodo che stabilisce che, a partire dai concorsi pubblicati nel 2023, le graduatorie verranno integrate, per un periodo di tre anni dalla loro pubblicazione, con i candidati che abbiano superato la prova orale con un punteggio minimo, senza superare il 30% dei posti disponibili. Queste graduatorie saranno utilizzate per riempire i posti vacanti e disponibili rimasti dopo le assunzioni ordinarie, rispettando i limiti delle assunzioni annuali approvate. L’uso delle graduatorie seguirà un ordine di priorità temporale.

SECONDA MODIFICA – Istituzione di un elenco regionale di idonei (Art. 2, comma 2)
L’articolo 399 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, numero 297, viene integrato con i commi 3-ter e 3-quater. Il comma 3-ter afferma che i candidati che hanno ottenuto almeno il punteggio minimo nelle prove orali di concorsi indetti dal 2020 per posti comuni e di sostegno nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, possono essere inclusi, su richiesta, in un elenco regionale specifico, aggiornato annualmente, a partire dall’anno scolastico seguente alla pubblicazione delle graduatorie. Questo elenco sarà utilizzato, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, qualora le graduatorie dei concorsi ordinari siano esaurite. Un decreto del Ministro dell’istruzione definirà le modalità di creazione, funzionamento e aggiornamento di tale elenco, seguendo un criterio temporale relativo ai concorsi e all’ordine dei punteggi.

TERZA MODIFICA – Decadenza dalle graduatorie per non firma del contratto (Art. 2, comma 2)
Il comma 3-quater aggiunto all’articolo 399 del decreto legislativo numero 297/1994 stabilisce che i docenti assunti a tempo indeterminato o determinato (in base a specifiche normative) devono firmare il contratto entro cinque giorni dall’assegnazione della sede, o entro il 1° settembre se l’assegnazione avviene dal 28 agosto, altrimenti saranno esclusi dalla graduatoria e l’individuazione sarà annullata. La firma del contratto a tempo indeterminato provoca anche l’esclusione dalle procedure per incarichi a tempo determinato per lo stesso anno scolastico.

QUARTA MODIFICA – Assunzioni straordinarie per l’anno scolastico 2025/2026 (Art. 2, comma 4).
In deroga ai termini ordinari, per l’anno scolastico 2025/2026, le procedure di assunzione per il personale docente si concluderanno entro il 31 dicembre 2025, facendo ricorso anche a graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, ma non oltre il 10 dicembre 2025, relative a concorsi indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge numero 73/2021. I vincitori di tali concorsi avranno la possibilità di scegliere la sede definitiva tra i posti vacanti rimasti dopo le assunzioni a tempo indeterminato completate entro il 31 agosto 2025. I professori che già possiedono un contratto a termine per una posizione vacante nella medesima area e classe per cui hanno superato il concorso verranno stabilizzati in tale funzione. Durante il periodo di assunzioni straordinarie, le posizioni che diventano disponibili verranno assegnate con contratti temporanei tramite le graduatorie di istituto.

Le normative specifiche saranno applicate ai vincitori dei concorsi a seconda che abbiano o meno l’abilitazione.