20/03/2025 – Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU, secondo ciclo: ecco il decreto del MUR con integrazione dei posti più la tabella titoli

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 270, (il secondo provvedimento ministeriale che segue quello n.156 del 24 febbraio scorso) che introduce il secondo ciclo dei percorsi formativi necessari per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il decreto prevede l’attivazione di percorsi universitari e accademici abilitanti, con un totale di 60 crediti formativi (CFU/CFA) che includono attività di tirocinio diretto e indiretto.

Requisiti e struttura dei percorsi abilitanti
I percorsi formativi saranno articolati in tre aree principali: formazione disciplinare, formazione pedagogica e tirocinio. Per accedere ai percorsi abilitanti sarà necessario possedere una laurea magistrale o un titolo equipollente, oltre a specifici CFU/CFA nelle discipline relative alla classe di concorso.
La struttura del percorso prevede almeno 10 CFU/CFA dedicati alle attività di tirocinio diretto e indiretto, con un minimo di 20 ore di tirocinio diretto nelle istituzioni scolastiche. Gli aspiranti docenti dovranno acquisire competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche specifiche per l’insegnamento, con particolare attenzione all’inclusione degli studenti con disabilità.
Il decreto stabilisce inoltre che i percorsi si concluderanno con un esame finale che comprenderà una prova scritta e una lezione simulata, valutate da una commissione composta da docenti universitari e scolastici. Il superamento dell’esame consentirà il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.
Il decreto prevede anche disposizioni transitorie per garantire il passaggio graduale al nuovo sistema, con particolare attenzione ai docenti precari e a coloro che hanno già maturato esperienza di insegnamento.
Il sistema di accreditamento dei percorsi sarà gestito dall’ANVUR, che verificherà la qualità dell’offerta formativa e il rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto.
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Ripartizione dei posti
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’allegato A del Decreto Ministeriale n. 270, che stabilisce la ripartizione dei posti per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale docenti per l’anno accademico 2024/2025 e l’integrazione dei posti per i percorsi 2023/2024. La distribuzione è stata realizzata sulla base di una metodologia che mira a coprire il fabbisogno regionale per tutte le classi di concorso, garantendo anche un margine aggiuntivo per assicurare la selettività delle procedure concorsuali.
Il documento, predisposto dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore, ha tenuto conto delle esigenze espresse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale e per classe di concorso, rapportandole all’offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e accademiche. Per l’anno accademico 2024/2025, il fabbisogno è stato aumentato del 30% rispetto al 20% dell’anno precedente, per garantire una copertura equilibrata di tutte le classi di concorso.
Criteri di assegnazione e distribuzione territoriale
La ripartizione ha seguito due principali criteri. Per le istituzioni che hanno presentato un’offerta formativa in regioni con fabbisogno, è stato autorizzato un numero di posti calcolato aumentando del 30% il fabbisogno espresso dal MIM. Il totale è stato poi ripartito tra le istituzioni della regione in base al rapporto tra l’offerta formativa della singola istituzione e il fabbisogno aumentato.

Nei casi in cui il calcolo avrebbe portato alla formazione di una classe con meno di 10 posti, questi sono stati aumentati a 10 per garantire la sostenibilità della classe, fatti salvi i casi in cui l’offerta presentata risultasse inferiore. Per i Centri formativi composti da più università o istituti AFAM presenti nella stessa regione, i posti sono stati assegnati all’istituzione capofila, che li ripartirà tra le istituzioni aggregate.

Distribuzione regionale
L’allegato A presenta nel dettaglio la distribuzione dei posti per regione e per classe di concorso. Regioni come Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo mostrano un’ampia offerta formativa, con numerosi posti disponibili per le classi di concorso più richieste, come Matematica e Scienze, Discipline letterarie e Lingue straniere. Per le istituzioni che hanno presentato un’offerta formativa in regioni senza fabbisogno, sono stati autorizzati esclusivamente 10 posti per ciascun Centro, sempre fatti salvi i casi in cui l’offerta presentata risultasse inferiore.

La tabella dei titoli

L’Allegato B del Decreto Ministeriale n. 270 stabilisce una tabella dettagliata dei titoli valutabili per gli aspiranti insegnanti di posto comune, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La valutazione premia innanzitutto il merito accademico. Per il titolo di accesso alla specifica classe di concorso viene assegnato 1 punto per ogni votazione superiore a 95/100, con ulteriori 2 punti in caso di lode. Le votazioni non espresse in centesimi vengono riportate a 100, con arrotondamento per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Valorizzazione delle competenze aggiuntive e della formazione continua

Il sistema di valutazione riconosce l’importanza della formazione continua e delle competenze trasversali. Gli ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso vengono premiati con punteggi differenziati: 2 punti per laurea triennale o diploma accademico di primo livello, 3 punti per laurea di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale o diploma accademico di secondo livello, fino a un massimo di 5 punti complessivi. Particolare rilevanza viene data ai titoli post-laurea: i master universitari e accademici di secondo livello (1 punto ciascuno, massimo 2 punti), i diplomi di specializzazione (2 punti ciascuno, massimo 4 punti) e soprattutto il dottorato di ricerca (3 punti per ciascun titolo, massimo 6 punti). Anche le certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera vengono valorizzate (0,5 punti per il livello C1, 1 punto per il C2).


Esperienza sul campo: il valore del servizio di insegnamento

L’esperienza didattica rappresenta un elemento fondamentale nella valutazione. Il servizio di insegnamento prestato viene riconosciuto con 1 punto per ciascun anno nella classe di concorso non specifica e 2 punti per ciascun anno nella classe di concorso specifica, fino a un massimo di 6 punti. Il decreto specifica che viene valutato il servizio prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell’ambito dei percorsi relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. In caso di parità di punteggio tra i candidati, prevale il più giovane di età.

Quali percorsi sono previsti nell’anno accademico 2024/25

Offerta formativa ordinaria
a) Percorso da 60 CFU (allegato 1 del D.P.C.M.);
b) Percorso da 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.)

N.B. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore al numero di posti, la selezione avverrà per titoli e servizi in base all’allegato B.
ITP: fino al 31 dicembre 2025 gli aspiranti accedono con il diploma ai sensi del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017
Percorsi di completamento per vincitori di concorso
a) Percorso 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
b) Percorso 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).
c) Percorso 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).

I costi
Il percorso da 60 CFU avrà un costo massimo di 2500 euro, il corso da 30 CFU di 2000 euro. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.