04/06/2024 – Concorsi insegnanti religione cattolica
Con il Decreto legge 126 del 2019, il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso ordinario per l’insegnamento della religione cattolica, entro l’anno 2024, per coprire il 30 per cento dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25.
Il medesimo Decreto legge autorizza il Ministero dell’istruzione e del merito a bandire, contestualmente alla procedura ordinaria, una procedura straordinaria. Essa deve coprire, per l’insegnamento della religione cattolica, il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico dal 2022/2023 al 2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito. La procedura straordinaria è riservata agli insegnanti di religione cattolica che
- siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012 (resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012)
- siano in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio
- abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
Entrambe le procedure concorsuali saranno ulteriormente distinte in funzione dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
La procedura ordinaria è preceduta dall’Intesa 11 gennaio 2024, n. 1, mentre la procedura straordinaria è preceduta dal D.M. 19 gennaio 2024, n. 9, registrato dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2024 al n. 372.
Procedure ordinarie 2024
Procedura straordinaria per la scuola dell’infanzia e per la primaria
Il concorso straordinario 2024 per insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria è indetto su base regionale.
È un concorso per esami e titoli e consente l’accesso ai ruoli regionali articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi (ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 126 del 29 ottobre 2019).
É finalizzato alla copertura di complessivi 2.164 posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, determinati secondo l’articolo 2 della legge 186 del18 luglio 2003, e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento delle graduatorie di merito.
Il concorso si articola nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.
La prova ha una durata massima complessiva di trenta minuti ed è finalizzata ad accertare la preparazione del candidato sulle problematiche educative e la preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo. Sono esclusi i contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
La prova valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese nonché l’utilizzo pratico delle tecnologie digitali.
Chi partecipa
Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:
- certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
- almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli;
- almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.
Per ulteriori informazioni, consultare l’articolo 4 del bando.
Come partecipare
I candidati presentano domanda di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005, attraverso il portale unico del reclutamento. Per accedere alla compilazione della domanda, occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale
(SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi al sito Mim, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00).
Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.
Una volta compilata la domanda, e prima del suo invio, il candidato può produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno della procedura di domanda. La causale e l’importo del bollettino risultano precompilati sulla base di quanto dichiarato nell’istanza. È onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento.
Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell’ordinario diocesano che ha rilasciato la certificazione di idoneità. Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione si rinvia all’ articolo 9 del bando.
Normativa
- D.D.G. 1327 del 29.05.2024 e allegati
- Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 19 gennaio 2024 n.9
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
- Allegato E
- Allegato F
- Allegato G
- Allegato H
Mappa dei posti
Per la ripartizione a livello regionale, si rinvia all’Allegato 1 del bando.
Dove sostenere l’esame
Qualora si determini un numero esiguo di candidati, l’Amministrazione può disporre l’aggregazione territoriale della procedura concorsuale con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico, indicando l’USR che deve curare l’espletamento del concorso.
Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale
Si rinvia agli allegati 7 (infanzia) e 8 (primaria) del bando.
Calendario prova
Il calendario della prova orale didattico-metodologica, con la relativa modalità di svolgimento, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove tramite avviso pubblicato sul Portale Unico e nei rispettivi siti istituzionali.
Commissioni
Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l’inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
Link USR
- Abruzzo
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
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- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Veneto
Contatti
Problematiche tecniche sulla compilazione dell’istanza
È attivo il numero 080 926 7610, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Informazioni di natura amministrativa
È possibile rivolgersi al competente Ufficio Scolastico Regionale.
Faq
- D: Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
R: Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce. Il candidato che sia in possesso del solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, partecipa al concorso per la scuola dell’infanzia e primaria e viene individuato in graduatoria con apposita indicazione: la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia. - D: La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
R: Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf.
Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. - D: Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
R: I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 giorni, sommando le frazioni di mese;
– non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);
– quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto. - D: Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
R: Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato sia eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta. - D: Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 9, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
R: Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 9, occorre fare la seguente distinzione. L’allegato 9 prevede:
1) un punteggio per la sola anzianità;
2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).
Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.1.b) – b.2), laddove si fa riferimento agli “insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012”. L’anno scolastico di servizio effettuato nel corso del quinquennio 2007-2012, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio. - D: Perché i quadri nazionali di riferimento per lo svolgimento della prova orale didattico-metodologica dell’infanzia e della primaria sono contenuti distintamente in due allegati (7 e 8)?
R: Pur essendo unico il ruolo infanzia-primaria, la Commissione utilizzerà il quadro nazionale di riferimento per l’infanzia nel caso in cui il candidato sia in possesso della sola certificazione d’idoneità diocesana per l’infanzia (ad esempio il candidato che sia in possesso del solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002); diversamente utilizzerà il quadro nazionale di riferimento per la primaria nel caso in cui il candidato sia in possesso della sola certificazione d’idoneità diocesana per la primaria. Qualora il candidato sia in possesso sia della certificazione d’idoneità diocesana per l’infanzia sia di quella per la primaria, sarà valutato dalla Commissione sulla base del quadro orale della primaria.
Procedura straordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado
Il concorso straordinario 2024 per insegnanti di religione nella scuola secondaria di primo e secondo grado è indetto su base regionale.
É un concorso per esami e titoli e consente l’accesso ai ruoli regionali articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi (articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 126 del 29 ottobre 2019)
La procedura è finalizzata alla copertura di complessivi 2.336 posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, determinati a norma dell’articolo 2 della legge 186 del 18 luglio 2003, e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento delle graduatorie di merito.
Il concorso si articola nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.
La prova ha una durata massima complessiva di trenta minuti ed è finalizzata ad accertare la preparazione del candidato sulle problematiche educative e la preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo. Sono esclusi i contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
La prova valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese nonché l’utilizzo pratico delle tecnologie digitali.
Chi partecipa
Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati che siano in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:
- a) certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
- b) almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli;
- c) almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.
Per ulteriori informazioni consultare l’articolo 4 del bando.
Come partecipare
I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005, attraverso il portale unico del reclutamento. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi al sito Mim, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00).
Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda, e prima del suo invio, il candidato può produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno della procedura di domanda. La causale e l’importo del bollettino vengono precompilati sulla base di quanto dichiarato nell’istanza. È onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell’ordinario diocesano che ha rilasciato la certificazione di idoneità. Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione si rinvia all’articolo 9 del bando.
Normativa
- Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 19 gennaio 2024 n.9
- Allegato A
- Allegato B
- Allegato C
- Allegato D
- Allegato E
- Allegato F
- Allegato G
- Allegato H
Mappa dei posti
Per la ripartizione a livello regionale, si rinvia all’Allegato 1 del bando.
Dove sostenere l’esame
Qualora si determini un numero esiguo di candidati, l’Amministrazione può disporre l’aggregazione territoriale della procedura concorsuale con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico, indicando l’USR che deve curare l’espletamento del concorso.
Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale
Si rinvia all’allegato 7 del bando.
Calendario prova
Il calendario della prova orale didattico-metodologica, con la relativa modalità di svolgimento, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove tramite avviso pubblicato sul Portale Unico e nei rispettivi siti istituzionali.
Commissioni
Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l’inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, secondo la tempistica e le modalità previste in un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
Link USR
- Abruzzo
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Veneto
Contatti
Problematiche tecniche sulla compilazione dell’istanza
È attivo il numero 080 926 7610 disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Informazioni di natura amministrativa
È possibile rivolgersi al competente Ufficio Scolastico Regionale.
Faq
- D: Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
R: Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce. - D: La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
R: Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. - D: Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
R: I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 gg., sommando le frazioni di mese;
– non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);
– quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto. - D: Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
R: Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato è eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta. - D: Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 8, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
R: Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 8, occorre fare la seguente distinzione. L’allegato 8 prevede:
– 1) un punteggio per la sola anzianità;
– 2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).
Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.2, secondo cui “A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17”. L’anno scolastico di servizio effettuato entro il termine dell’anno scolastico 2016-2017, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio.