28/10/2019 – DIRITTO ALLO STUDIO Firmato il CCIR sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio Scadenza domande 15 novembre.

 Il giorno 16 ottobre 2019 in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa regionale

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.

Valido per gli anni solari 2020, 2021 e 2022

Nei rinviarvi al testo integralo (wwww.istruzioneveneto.it)

Vi anticipiamo l’art. 1 e l’art.10

Art. 1

 (Destinatari)

1) Il presente contratto si applica al personale docente, educativo e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto.

2) In particolare, può fruire dei permessi retribuiti: − il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale;

− in caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate al numero delle ore settimanali prestate;

− il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica;

3) Il personale con nomina annuale a orario intero fino al 31 agosto può fruire al massimo di 150 ore mentre quello con nomina a orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore, salvo quanto precisato all’art. 10 per le diverse tipologie di corsi.

4) Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all’orario ridotto.

ART. 10

(Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima:

– di 150 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l’intero orario di cattedra o di servizio, o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;

– di 125 ore al personale con nomina a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) a orario intero, o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;

– di 75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l’intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli

aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time;

– di 75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l’intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2,lettera b) dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

– di 15 ore annue al personale a tempo indeterminato o determinato, sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, a orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli a integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;

– di 30 ore per tutti gli altri corsi erogati on line.

Le ore di permesso fruibili per il periodo 1 settembre – 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all’eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell’anno scolastico precedente.

Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l’orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

I permessi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per il personale di ruolo e non di ruolo il monte ore autorizzato per l’anno solare si estende, per il periodo 1° settembre – 31 dicembre, all’anno scolastico successivo.

3. Il personale non di ruolo potrà usufruire delle ore di permesso non utilizzate nel periodo 1 gennaio – 31 agosto, qualora ricorrano le seguenti condizioni: − nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;

4. Qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l’intero ammontare delle ore, le ore residuate non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi, atteso l’obbligo di scelta di un’unica tipologia di corsi di cui all’art. 4.

5. Il personale della scuola iscritto a corsi universitari “fuori corso” è ammesso alla fruizione dei permessi, unicamente per il conseguimento della seconda laurea (o prima per chi ha solo il diploma), subordinatamente al personale “in corso”, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi indicati all’art. 4 . Gli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui sono iscritti, non hanno titolo a fruire di ulteriori permessi.

6. Il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ha diritto a frequentare tali corsi per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi.

Tale personale, ai fini della formulazione della graduatorie, è equiparato al personale fuori corso e va collocato dopo gli aspiranti che frequentano i corsi di laurea indicati ai punti b, d, f del precedente art. 4.

Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, per il periodo 1 settembre – 31 dicembre, in proporzione all’orario di servizio e alla durata della nomina.

Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.

7. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

8. Sono concessi permessi per la frequenza di corsi serali, solo nel caso in cui l’orario di svolgimento coincida con l’orario di servizio.

9. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:

− per la frequenza dei corsi e l’effettuazione dell’eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso;

− limitatamente al personale non di ruolo, per sostenere gli esami.

10. Gli aspiranti ammessi alla frequenza di corsi on line, organizzati da Università Telematiche o da altri organismi accreditati, dovranno attestare, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l’avvenuta partecipazione alle lezioni on line durante l’orario di lavoro nonché l’impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio.

11. Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.

12. Il personale, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di quelli previsti dagli artt. 15, comma 1, 19, comma 7 del CCNL sottoscritto il 29.11. 2007 (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell’aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all’art. 18, comma 2, del citato CCNL.

13. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall’Amministrazione o svolte dalle Università, o da enti accreditati.