10/10/2019 – ACCESSO AI DATI MOF Il sindacato ha diritto di accesso ai nominativi del personale e ai relativi compensi erogati (MOF e BONUS MERITO).

Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4417 del 5 aprile 2018 (pubblicata il 20 luglio 2018).

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto:

  • è materia di contratto la determinazione dei “criteri per la ripartizione del fondo di istituto”(art. 22, comma 4, c2);
  • è materia di confronto la determinazione dei “criteri per ‘individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di istituto” (art. 22 co. 8 b1).

Il sindacato, essendo parte del procedimento di formazione e di ripartizione del Fondo di istituto, vanta una legittimazione ed un interesse (interni e) a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale.

Non si può immaginare che sia consentito di ostacolare l’organizzazione sindacale che ha partecipato al procedimento.  Diversamente opinando si svilirebbe il ruolo di controllore della gestione attribuito dal CCNL al sindacato.

Basterebbe solo questo per motivare la richiesta di accesso e il diritto ad avere copia di tutti i relativi documenti.

Tuttavia anche per le regole generali della legge 241/1990 (art. 10, che dispone in materia di diritti dei partecipanti al procedimento *), il sindacato ha diritto a conoscere, acquisendone la copia,

 tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza necessità di alcuna riduzione della massa documentale o di informazioni contenute in ciascun documento, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990)**,

Gli interessi giuridici del sindacato sono gli interessi dei quali il sindacato è portatore,

  • sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti
  • sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

Gli stessi principi sono estensibili anche al “Bonus merito”

Nella legge 107/2015 (commi 126 -130) il bonus  ha  natura  di retribuzione accessoria.” (co.128)

Nel CCNL/2018, l’articolo 22, comma 4 lettera c) afferma che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituto:

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.