23/11/2022 – Il periodo di formazione e prova per i docenti assunti con lo straordinario bis.

Tra i docenti tenuti all’anno di formazione e prova per conseguire la conferma in ruolo, ci sono i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, compresi dunque, i docenti del concorso straordinario bis.

Il periodo di formazione e prova prevede la prestazione del servizio effettivo per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, l’obbligo delle 50 ore di formazione nonché il superamento del test finale e la valutazione positiva del percorso.

I centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto. Ma nessuna riduzione è prevista per i docenti dello straordinario bis vincitori del concorso che sono stati assegnati alla sede ad anno scolastico avviato o che –addirittura- ancora non lo sono stati.
Nella norma (nota MI n. 39972 del 15.11.2022) si afferma che i termini indicati per la validità del periodo di prova trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori della procedura del concorso straordinario bis (la procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella legge n. 106 del 23 luglio 2021).

Il Ministero non ha accolto la richiesta dello Snals di poter considerare utili, per il raggiungimento dei 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica, quelli eventualmente già svolti da ogni docente sul posto ricoperto con la supplenza annuale fino al momento dell’assegnazione della sede come vincitore del concorso.

Attenzione, allora, al conteggio. Vi ricordiamo che:
• sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Nei centoventi giorni di attività didattiche sono compresi sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.