21/09/2022 – Il docente esperto cambia nome. E’ il docente stabilmente incentivato.

Ieri il Senato, dopo un tormentato iter, ha definitivamente approvato la conversione in legge del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 – cd “Aiuti bis” – recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

L’articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, previo positivo superamento di percorsi formativi:

a) è stato confermato l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, già introdotto con il DL 36, poi legge 79/2022. E’ stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e non può essere inferiore al 10% e non superiore al 20 % dello stipendio in godimento. Viene riconosciuto in caso di valutazione individuale positiva di un percorso formativo triennale.

b) è stata definita una nuova figura: il docente stabilmente incentivato (in una prima fase era stato definito docente esperto). L’incentivo si consegue con l’ accesso ai percorsi formativi, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva e decorre dall’a.s. 2032-2033.
Consiste nel superamento di tre percorsi triennali formativi consecutivi e non sovrapponibili.
A coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva alla fine dei tre percorsi triennali è riconosciuto un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro lordi , in aggiunta allo stipendio in godimento.
Il docente stabilmente incentivato svolge nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento ed è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento dell’ incentivo.
Il numero di docenti stabilmente incentivati non può essere superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32 mila unità.
I criteri del sistema di incentivazione/progressione di carriera, i criteri di conferimento del beneficio e la definizione del numero di ore aggiuntivo sono rimessi alla contrattazione collettiva nazionale.
I contenuti della formazione continua e le modalità di valutazione sono individuate con un regolamento (decreto interministeriale), sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.