05/08/2026 – Un docente può rifiutarsi di essere tutor di un docente neoassunto? Normative e diritti
Un docente può legittimamente rifiutarsi di svolgere la funzione di tutor per un collega neoassunto, in quanto l’incarico ha natura esclusivamente volontaria.
Nessun Dirigente Scolastico può imporre questo ruolo tramite ordine di servizio d’ufficio. La normativa scolastica italiana tutela la libertà di scelta del lavoratore rispetto alle attività aggiuntive non incluse negli obblighi d’insegnamento ordinari.
Il quadro normativo e la natura facoltativa dell’incarico
La figura del docente tutor per il personale in anno di formazione e prova è regolata dal D.M. n. 226/2022 (che ha aggiornato il precedente D.M. n. 850/2015).
Sebbene l’articolo 12 stabilisca che il Dirigente Scolastico debba designare i tutor all’inizio di ogni anno scolastico (sentito il parere del Collegio dei Docenti), tale designazione resta subordinata all’accettazione del docente individuato.
- Attività aggiuntiva: Il tutoraggio rientra nelle attività connesse alle funzioni strumentali o d’istituto regolate dalla contrattazione integrativa. Non fa parte degli obblighi di servizio previsti dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per la funzione docente ordinaria.
- Inapplicabilità dell’ordine di servizio: Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di garantire un tutor a ogni neoassunto per non bloccarne il percorso, ma non può esercitare un potere d’imperio per costringere un singolo lavoratore ad accettare.
Come esprimere il rifiuto e quali motivazioni servono?
Il rifiuto dell’incarico non deve essere obbligatoriamente motivato. Trattandosi di una proposta di collaborazione su base volontaria, il docente può declinare la nomina semplicemente comunicando la propria indisponibilità.
Per ragioni di correttezza istituzionale e trasparenza, si raccomanda di inviare una comunicazione scritta al Dirigente Scolastico (tramite email istituzionale o protocollo) non appena viene notificata la proposta di nomina.
Modello indicativo di rinuncia
“Al Dirigente Scolastico… Il/La sottoscritto/a… in merito alla proposta di nomina a docente tutor per il prof./dott… comunica la propria impossibilità ad accettare l’incarico per ragioni personali/professionali, ringraziando per la fiducia accordata.”
I requisiti preferenziali per la designazione
I criteri di individuazione dei tutor non sono casuali. Secondo le linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e i chiarimenti degli Uffici Scolastici Regionali:
- Il tutor deve appartenere, preferibilmente, alla stessa classe di concorso o area disciplinare del neoassunto.
- Deve operare possibilmente nello stesso plesso per facilitare la cooperazione.
- È richiesta un’adeguata esperienza (priorità a docenti di ruolo con particolari competenze metodologiche o con precedenti esperienze di mentoring).
Se nessun docente con questi requisiti si rende disponibile, il Dirigente dovrà cercare soluzioni alternative all’interno del Collegio, allargando la ricerca a classi di concorso affini.
Cosa succede se si accetta? Compiti e compensi
Chi sceglie di non rifiutare l’incarico deve essere consapevole che il ruolo richiede un impegno significativo, dettagliato dall’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa).
I compiti principali del tutor
- Affiancare il neoassunto nella stesura del bilancio delle competenze iniziale e del patto di sviluppo professionale.
- Svolgere almeno 12 ore di osservazione in classe attraverso l’attività di peer-to-peer (osservazione reciproca a specchio).
- Produrre una relazione istruttoria finale da presentare al Comitato di Valutazione.
Riconoscimento economico e professionale
L’accettazione dà diritto a:
- Un compenso economico a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), la cui entità oraria o forfettaria viene stabilita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
- Il rilascio di un’attestazione dello svolgimento dell’attività, valida come formazione in servizio certificata dal Dirigente Scolastico.
Conclusioni
Il sistema scolastico si regge sulla solidarietà professionale tra pari, ma il diritto del docente di calibrare il proprio carico di lavoro resta prioritario. Se un insegnante ritiene di non avere il tempo o le energie necessarie per garantire un affiancamento di qualità, rifiutare è un diritto legittimo e insindacabile.


































