10/09/2025 – Docente in part-time: partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento

QUALE QUANTIFICAZIONE E QUALE GESTIONE ?

Alcuni interrogativi vengono posti dai docenti la cui attività lavorativa è strutturata su base part-time riguardo alle responsabilità legate alle attività funzionali all’insegnamento.

L’articolo 7, comma 7 dell’OM 446/97 afferma che “si applica il principio di proporzionalità esclusivamente per le attività funzionali all’insegnamento indicate nella lettera b del comma 3 dell’art. 29 del CCNL 2006-09”. La Corte di Cassazione (ordinanza 7320 del 14.7.2019) ha dichiarato che “i docenti con contratto part-time sono tenuti a svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale di cui all’art. 29 comma 3 lett. a, alle medesime condizioni previste per i docenti a tempo pieno e, nel caso di part-time verticale o misto, devono partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione avviene in giorni della settimana che non coincidono con l’orario di insegnamento”. In base a queste norme, è imperativo partecipare ai collegi docenti, alle sessioni di scrutinio e alla presentazione dei risultati degli scrutini ai genitori.

Il principio di proporzionalità trova invece applicazione nei consigli di classe e negli altri impegni collegiali stabiliti dal collegio dei docenti per un totale di 40 ore.

Esempi: un docente che tiene 9 ore di lezione su 18 avrà un impegno di 20 ore (X:40=9:18)
un docente che insegna 6 ore su 18 avrà un impegno di 13 ore (X:40=6:18)
un docente con 15 ore di lezione su 24 avrà un impegno di 25 ore (X:40=15:24)

Riguardo alla programmazione nella scuola primaria, la nota ministeriale MIUR n. 38905 del 28.8.2019 ha stabilito che i part-time fino a 11 ore hanno diritto a 1 ora di programmazione, mentre per tutti gli altri part-time sono previste 2 ore di programmazione.

La situazione è diversa per i docenti che lavorano in più scuole.

I docenti che operano in più istituti devono assicurare di partecipare agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) in modo proporzionale al loro orario di lavoro in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi raddoppierebbero. Il docente deve elaborare un piano degli impegni collegiali commisurato alle ore svolte in ogni scuola (ad esempio: 9 ore nella scuola A e 9 ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).

In alternativa, una volta raggiunto il limite di 40 ore, non è più necessario partecipare agli incontri (salvo che il docente scelga di farlo per volontà propria).

Tuttavia, può accadere che un docente operante in più scuole abbia attività collegiali sovrapposte (ad esempio, due collegi docenti nello stesso giorno).

Se nella pianificazione del calendario degli impegni collegiali in ogni istituto non si è riusciti a escludere sovrapposizioni tra le attività degli organi collegiali, mantenendo un’equivalenza (per così dire) di impegni (come i consigli di classe o i collegi dei docenti in entrambe le scuole), si potrà considerare il tempo che l’insegnante ha già dedicato in una scuola per quell’incontro collegiale specifico, in modo da decidere la partecipazione a uno dei due incontri, oppure si dovrà dare priorità a una delle due attività da realizzare:

La partecipazione all’incontro collegiale nella scuola A costituirà la giustificazione per l’assenza nella scuola B.

Inoltre, è importante ricordare che per i consigli di classe, esclusi i casi degli scrutini, non è previsto l’obbligo del “quorum strutturale” affinché la riunione sia considerata valida.

Infatti, l’articolo 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 stabilisce che “Per la validità della riunione del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e delle relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei comitati afferenti, così come delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica”.

Non è compreso il consiglio di classe, la cui riunione sarà valida anche se non si raggiunge il numero di metà più uno dei membri.

Tuttavia, si ritiene che la riunione del consiglio di classe debba avere la precedenza sulla lezione (o qualsiasi altro impegno collegiale) solo in occasione degli scrutini.

È da notare che, a differenza delle normali sedute del consiglio di classe, lo scrutinio, per essere considerato valido, necessita della presenza di tutti gli insegnanti. Pertanto, il consiglio di classe convocato per lo scrutinio, sia intermedio che finale, è un organo collegiale di giudizio completo, che richiede la presenza di tutti i suoi membri affinché le decisioni da prendere siano valide. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi membri (senza dimenticare che lo scrutinio è un obbligo per l’insegnante). In questo caso, lo scrutinio (e solo quello) avrà la precedenza sulla lezione.

Sarà comunque responsabilità dell’insegnante coordinarsi con i rispettivi dirigenti. Sarà necessario prestare particolare attenzione quando l’insegnante ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale.