21/08/2025 – Immissioni in ruolo del personale docente. Criteri per accantonamento sedi vacanti – procedure DD 3059/2025 che si concluderanno successivamente al 31.08.2025
Come noto le attività di immissione in ruolo del personale docente, svolte dall’Ufficio III di questa Direzione, hanno interessato le Graduatorie dei Vincitori DD 2575/2023, qualora non ancora scorse, gli Elenchi degli Idonei 30% DD 2575/2023, le Graduatorie dei Vincitori DD 3059/2024 , gli Elenchi degli Idonei 30% DD 3059/2024, per le materie già pubblicate.
In considerazione della necessità ed urgenza che gli Uffici Ambiti Territoriali procedano alle operazioni di loro competenza in tempo utile per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico, tenuto conto altresì della necessità di contemperare le aspettative dei candidati che hanno partecipato alle procedure concorsuali in parola, potenzialmente utili all’assunzione per effetto delle ultime rinunce pervenute, nonché le aspettative dei docenti di ruolo alla eventuale soddisfazione della propria richiesta di mobilità annuale, si rende necessario che eventuali ulteriori scorrimenti entro il 31.08 delle GM 2575 e 3059 avvengano sulle sedi rinunciate e che gli UUAATT procedano agli accantonamenti delle sedi vacanti onde consentire le assunzioni dalle procedure concorsuali di cui al DD 3959/2024 la cui conclusione è prevista dopo il 31.08 p.v.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, si richiama l’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, introdotto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 45 del 2025, che, al fine del raggiungimento degli obiettivi assunzionali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, consente di utilizzare entro il 31 dicembre 2025 le graduatorie concorsuali pubblicate dopo il 31 agosto 2025 ed entro il 10 dicembre 2025. Pertanto, per le procedure concorsuali bandite con DD 3059 e che non terminassero in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2025, i relativi candidati, pubblicata la graduatoria, sceglieranno la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel numero dei posti banditi o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali. Qualora il numero dei posti residuati dopo le assunzioni effettuate entro il 31 agosto lo consenta, sarà reso altresì indisponibile per le operazioni di conferimento delle supplenze un ulteriore contingente di posti, fino a un massimo pari al 30 per cento dei posti a bando, al fine di consentire il reclutamento di coloro che sono inseriti nelle integrazioni delle graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021. (cfr AllegatoA – punto A.8)
Nelle ipotesi in cui i posti da destinare alle assunzioni da DD 3059/2024 successive al 31.08 (vincitori + idonei 30%) siano in numero minore rispetto alle sedi vacanti, gli Uffici di Ambito territoriale nella scelta dei posti da accantonare, in continuità con quanto già fatto lo scorso anno, oltre a considerare la propria peculiare situazione locale, potranno seguire questi criteri in ordine di priorità: a) dapprima si accantonano i posti della stessa classe di concorso nelle sedi che, proporzionalmente, presentano un numero maggiore di posti vacanti, al fine di ottenere, per quanto possibile, un ampio ventaglio di sedi disponibili; b) successivamente, ove non vi siano sedi con più di un posto per singola classe di concorso su cui effettuare l’accantonamento, si opera un’esclusione alternata dalle disponibilità (e, quindi, delle sedi) partendo da quelle esterne al capoluogo di provincia, avendo come riferimento le tabelle di viciniorità per i movimenti del personale.









































