19/04/2025 – Domanda docente perdente posto 2025/26: come presentarla e a cosa prestare attenzione. Come si verrà trasferiti
In questi giorni i docenti individuati come soprannumerari sono intenti a presentare domanda per ottenere la nuova scuola di titolarità. Ricordiamo come presentarla, cosa indicare nella medesima istanza nonché cosa si può scegliere di fare o meno.
Individuazione perdente posto
Il dirigente scolastico, in caso di contrazione di organico, individua il docente perdente posto sulla base della specifica graduatoria di istituto.
Una volta individuato il docente in soprannumero, il dirigente notifica tempestivamente all’interessato la propria posizione di soprannumerario e comunica che nei confronti dello stesso si procederà al trasferimento d’ufficio.
Cosa fa il docente
Il perdente posto, una volta ricevuta la notifica dal dirigente, può scegliere di non presentare domanda di trasferimento oppure di presentarla. Nel primo caso l’interessato è necessariamente trasferito d’ufficio, mentre nel secondo, ossia se decida di presentare l’istanza condizionandola o meno al permanere della situazione di soprannumerarietà*, partecipa al movimento a domanda (fermo restando che potrebbe essere comunque trasferito d’ufficio, come vedremo di seguito). Difficilmente non si inoltra la domanda perché, presentandola, si ha la possibilità di ottenere la titolarità in una scuola non “sgradita”.
*[condizionare la domanda significa che, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto nella scuola, il perdente posto è riassorbito nella medesima e non partecipa ai movimenti; viceversa (ossia non condizionandola), partecipa ai movimenti indipendentemente se nella scuola si liberi o meno il posto]
Presentazione domanda
La domanda, come leggiamo nel CCNI 25/28, va presentata digitalmente, per il tramite della scuola di servizio, entro 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà, utilizzando il modulo pubblicato dal MIM. Nell’OM 36/25, ricordiamolo, si precisa che le domande dei soprannumerari sono trasmesse all’USP dai dirigenti scolastici entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle domande al SIDI; considerato che il predetto termine ultimo è il 30 aprile 2025, i dirigenti devono svolgere l’adempimento in esame entro il 25 aprile. Pertanto, se il CCNI prevede che le domande vadano presentate entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, è possibile che il DS richieda di presentarle entro un tempo più ristretto (anche in relazione all’individuazione della condizione di soprannumerarietà).
Nella compilazione della domanda, oltre che alle sezioni relative all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia, alla scelta tipo posto (comune, sostegno…) e ad eventuali precedenze, bisogna presentare attenzione alla sezione dedicata ai docenti soprannumerari e alle preferenze.
Di seguito le due sezioni “Docente soprannumerario“:

19. Il docente è perdente posto?: in questo campo, in risposta alla domanda, va scritto naturalmente “SI”
20. Punteggio nella graduatoria di docente soprannumerario: indicare il punteggio attribuito nella graduatoria interna di istituto. Tale punteggio è importante perché, qualora il docente non possa essere soddisfatto nelle preferenze espresse, sarà trasferito d’ufficio sulla base di tale punteggio.
21. Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?: dalla risposta a questa domanda dipende il fatto di condizionare o meno la domanda. Per condizionare la domanda indicare “NO”, viceversa indicare “SI”. Come detto, se si condiziona la domanda e nel corso dei movimenti si libera un posto nella scuola ove si è stata dichiarati perdenti posto, il docente è riassorbito e non partecipa al movimento; se, invece, non si condiziona si partecipa comunque al movimento. Generalmente non condizionano la domanda i docenti che vogliono comunque cambiare scuola, viceversa, nella maggior parte dei casi si condiziona, perché ciò permette di fruire per 10 anni del diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità e di mantenere il punteggio di continuità.

Nella sezione sopra riportata spuntare il primo riquadro se si è entrati nell’organico della scuola il primo settembre 2024, il secondo se si è entrati dal primo settembre 2023 e precedenti (evidenziamo che per la scuola dell’infanzia e primaria il riferimento è l’art. 19/7, mentre per la secondaria – cui si riferisce l’immagine sopra riportata – è l’art. 21/11 del CCNI 25/28)
Quanto alla sezione preferenze, bisogna prestare attenzione al fatto che, condizionando la domanda, è necessario dapprima indicare il comune di titolarità e poi eventualmente preferenze per altri comuni (anche puntuali). Inoltre, se il docente è interessato a cambiare provincia, può esprimere prima preferenze per la provincia di interesse, poi il comune di ex titolarità ed eventualmente altre preferenze relative alla provincia di attuale titolarità. In tal caso, se l’interessato è soddisfatto in una delle preferenze interprovinciali non sarà riassorbito.
Partecipazione al movimento
Il perdente posto che presenta istanza partecipa al movimento (quindi per le preferenze espresse) con le modalità e i punteggi previsti per i movimenti a domanda, a prescindere dal fatto che la domanda sia condizionata o meno.
Qualora l’interessato non possa essere soddisfatto nelle preferenze indicate nella domanda sarà trasferito d’ufficio, trasferimento che avviene sulla base del punteggio attribuito all’interessato dal dirigente scolastico nella graduatoria interna di istituto.
Il trasferimento d’ufficio riguarda sia il docente non soddisfatto nelle preferenze espresse (compresi i docenti che non hanno condizionato la domanda) sia il docente che abbia ha presentato domanda. Tale trasferimento avviene nel seguente ordine:
- trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità (penultima operazione della fase comunale, contrassegnata dalla lettera F); in subordine (cioè se il docente non possa essere soddisfatto);
- trasferimento d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità (prima operazione della fase provinciale, contrassegnata dalla lettera A).
Precisiamo che l’assegnazione della scuola di titolarità nel primo e nel secondo caso sopra riportati avviene secondo l’ordine di viciniorietà in base all’ordine del Bollettino Ufficiale (punto 1: scuole più vicine a quella di titolarità, secondo il citato ordine; punto 2: comune più vicino a quello di titolarità, secondo il citato ordine). Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino.
Alla luce di quanto detto riguardo al trasferimento d’ufficio al di fuori del comune di titolarità (primo movimento della seconda fase), se non trasferito sempre d’ufficio nel predetto comune, il docente soprannumerario:
- se non vuole allontanarsi dal comune di attuale titolarità, potrà esprimere solo preferenze per tale comune, poiché (se non soddisfatto) poi otterrà la nuova scuola nel comune più vicino, secondo l’ordine di viciniorietà sopra citato;
- se è invece interessato a qualche specifico comune, potrà indicarlo (sempre dopo quello di attuale titolarità), anche alla luce della novità introdotta nell’ordine dei movimenti, secondo cui i soli docenti che hanno presentato domanda condizionata, partecipano al primo movimento della seconda fase per la tipologia di posto di titolarità, come i trasferiti d’ufficio.
Benefici domanda condizionata e mancata presentazione domanda
I docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio senza aver presentato domanda e i docenti che presentano domanda condizionata fruiscono, per il decennio successivo, della precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2025/28; mantengono, inoltre, il punteggio di continuità di servizio maturato. Non fruiscono, invece, di tale beneficio i perdenti posto che presentano domanda non condizionata, anche se vengono trasferiti d’ufficio.
Quanto detto ai sensi del CCNI 2025/28 (art. 20/7, per la scuola dell’infanzia e primaria, e art. 21/7, per la secondaria):
- Il beneficio di cui all’art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo decennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda
Sostituzione domanda già presentata
Ricordiamo infine che, qualora il docente perdente posto abbia già presentato domanda nei termini previsti (entro il 25 marzo u.s.), l’eventuale nuova istanza sostituisce integralmente quella precedente.
L’interessato inoltre potrà integrare o modificare l’eventuale domanda di passaggio di cattedra presentata indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza ovvero presentare domanda anche di passaggio di ruolo e/o cattedra, a condizione che non siano ancora state avviate le operazioni di mobilità.
Fonte: Orizzonte Scuola