12/04/2025 – Dotazioni organiche del personale docente e educativo per l’anno scolastico 2025/26
CIRCOLARE ORGANICO DOCENTI 2025/2026
Si è svolta l’informativa sulla Circolare annuale relativa alle “Dotazioni organiche del personale docente e educativo per l’anno scolastico 2025/26”, che viene emanata dal MIM sulle istruzioni operative. Sostanzialmente è improntata sulla traccia delle precedenti con alcune novità.
Di seguito le principali novità:
▪ in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024, l’organico dell’autonomia è stato ridotto di n. 5.660 unità (posti comuni), suddivisi a livello regionale in ragione del calo percentuale degli alunni registrato in ciascuna regione;
▪ ai sensi dell’articolo 1, comma 83-quinquies, della legge n. 107 del 2015, come recentemente introdotto dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, entrata in vigore il 2 marzo 2025, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali delle Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Veneto), potranno derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale, ciò, testualmente “Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l’istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica.”. La predetta deroga, pertanto, dovrà essere motivata esclusivamente nell’ambito della finalizzazione disciplinata dal legislatore. Tale disposizione è da intendersi ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella destinata alle Regioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123;
▪ in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto-legge n. 71 del 2024, vengono istituiti, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i posti del potenziamento dell’offerta formativa per la classe di concorso A-23; trattandosi di norma ad invarianza di spesa, il contingente assegnato alla scuola secondaria di primo grado è stato ricavato, in pari misura, dai posti di potenziamento già assegnati alla scuola secondaria di secondo grado;
▪ l’articolo 2 della legge n. 150 del 2024, ha previsto che, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l’istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell’istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. Sono state quindi ricondotte ad ordinamento le classi di cui alla richiamata sperimentazione;
▪ per gli istituti professionali, la quota di autonomia del 20% è da computarsi sulla base sull’orario complessivo. In relazione alle singole discipline, ciascuna disciplina dell’Area di istruzione generale non può essere decurtata, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, per più del 20% rispetto al monte ore previsto dal quadro orario. Per le discipline dell’Area di indirizzo ciascuna disciplina non può essere decurtata oltre il valore minimo di ciascun anno previsto dall’Allegato 3 al decreto ministeriale 24 maggio 2018 n. 92;
▪ le istituzioni scolastiche autorizzate, per l’anno scolastico 2024/2025, all’attivazione dei percorsi sperimentali relativi alla filiera formativa tecnologico professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023 e dell’Avviso prot. 2608 di pari data, sono autorizzate all’attivazione delle classi prime anche per l’anno scolastico 2025/2026 esclusivamente per i percorsi del medesimo indirizzo, articolazione, opzione già autorizzati. Per l’anno scolastico 2025/2026 sono altresì attivate le classi prime relative ai percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico professionale esclusivamente con riferimento all’indirizzo, articolazione, opzione autorizzato;
▪ in applicazione dell’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la dotazione organica dei posti di sostegno è stata incrementata in misura pari a 1.866 unità. Tali posti sono stati distribuiti a livello regionale – nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado – sulla base del numero complessivo degli studenti.
La nostra delegazione ha segnalato in merito alla copertura dell’organico della classe di concorso A-23 la mancata indicazione dei criteri per assegnare i posti di potenziamento della scuola secondaria di secondo grado alla scuola secondaria di primo grado e di quelli per l’assegnazione di un posto ai CPIA in caso di scuole prive di docenti di scuola secondaria.
Inoltre, ha chiesto l’eliminazione dell’indicazione delle Aree del sostegno non più previste.