28/03/2025 – Organici delle scuole, i dirigenti scolastici devono informare i sindacati riguardo le proposte delle cattedre per l’anno scolastico 2025/2026
È arrivato il momento, ormai oltre la scadenza, per i dirigenti scolastici di presentare le loro proposte sugli organici per l’anno educativo 2025/2026. Essenzialmente, i dirigenti scolastici hanno già comunicato agli uffici scolastici locali il numero di alunni che formeranno le classi e, di conseguenza, le cattedre delle diverse discipline per il prossimo anno scolastico. È importante sapere che tale attività riguardante gli organici dovrebbe essere preceduta da una comunicazione ai sindacati, da presentare come proposta agli organismi sindacali locali competenti e alle RSU della scuola.
Norma contrattuale sugli organici
L’articolo 22, comma 9, lettera b) del CCNL 2016/2018 stabiliva già che il Dirigente scolastico dovesse fornire alla RSU d’Istituto informazioni relative alla “proposta di formazione delle classi e degli organici”. Questa disposizione è stata ripetuta anche nel CCNL scuola 2019-2021 all’articolo 30, comma 10, lettera b), dove si specifica che il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del CCNL scuola 2019-2021, i sindacati sulla proposta degli organici.
Cos’è l’informativa e perché è importante
L’informazione da parte del dirigente scolastico ai sindacati e alla RSU deve avvenire in modo tempestivo, secondo modalità e contenuti adeguati, per consentire ai rappresentanti sindacali, in conformità con le specifiche normative e rispettando i relativi ambiti di competenza, di effettuare un’analisi approfondita delle potenziali conseguenze delle misure previste e di presentare osservazioni e suggerimenti. È evidente che l’informativa che il ds deve fornire ai sindacati e alle RSU delle scuole è un obbligo imprescindibile e non consente né ritardi né omissioni, altrimenti ciò configurerebbe una condotta antisindacale da parte del dirigente scolastico.
La comunicazione è fondamentale per garantire un corretto esercizio delle relazioni sindacali e per utilizzare gli strumenti pertinenti. Pertanto, essa deve essere fornita anticipatamente e per iscritto dalle amministrazioni a tutti i soggetti sindacali aventi diritto, ovvero coloro che sono coinvolti nella contrattazione integrativa.