18/03/2025 – Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile: quando è prevista la proroga delle supplenze
Il ritorno del docente dopo il 30 aprile è regolato dall’articolo 37 del CCNL/2007. Tale articolo stipula che:
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza
Per la determinazione dei giorni, si fa riferimento alla data di termine dell’assenza del titolare (cioè una volta passato il 30 aprile), non si considera il 30 aprile stesso (ovvero non si conteggiano i giorni di assenza fino a tale data). L’articolo 37, infatti, prevede un rientro in servizio “dopo il 30 aprile”. Per esempio, se il giorno di rientro del docente è fissato per il 18 maggio, è necessario contare retroattivamente 150 giorni (o 90 se sono classi finali) partendo da questa data, piuttosto che dal 30 aprile.
Naturalmente, se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i 150/90 giorni di assenza, non serve effettuare ulteriori calcoli. Altrimenti, è necessario risalire fino alla data prevista per il rientro del docente (che sarà certamente successiva al 30 aprile).
È evidente che anche un solo giorno di effettivo rientro in aula da parte del docente prima del 30 aprile, interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 giorni di assenza.
I giorni di sospensione delle lezioni
Sono sempre considerati all’interno dei 150/90 giorni di assenza, anche nel caso in cui il titolare abbia effettuato dei rientri “formali” durante tali periodi.
La continuità didattica, come specificato dalla normativa, è interrotta unicamente dal ritorno in classe del docente, non da eventuali rientri formali durante le sospensioni delle lezioni. Nella Nota MIUR n. 16294 del 28/10/2016, questa situazione è trattata al punto c), richiamando l’Orientamento ARAN di ottobre dello stesso anno, nel quale si chiarisce che “…dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.”.
Facciamo un esempio.
Il docente titolare è assente dal 15 novembre al 22 dicembre. Durante l’intero periodo di interruzione delle lezioni per le festività natalizie, non fornisce alcuna documentazione riguardo all’assenza. Successivamente, si assenta di nuovo dal 7 gennaio al 30 aprile o data successiva. Al supplente che lavora fino al 22 dicembre viene confermato il contratto a partire dal 7 gennaio, senza retribuzione per le vacanze, al fine di garantire continuità didattica, come stabilito dall’articolo 7/5 del DM 131/07.
ATTENZIONE! Molti istituti scolastici compiono l’errore di annullare i giorni di assenza del docente titolare relativi a novembre e dicembre e iniziare a contarli nuovamente dal 7 gennaio per il calcolo dei 150/90 giorni di assenza. In tali circostanze, tuttavia, l’intero periodo di sospensione delle lezioni è incluso integralmente nel conteggio dei 150/90 giorni previsti dalla normativa, anche se il titolare non ha presentato alcuna assenza formale. Questo perché, come afferma l’ARAN nell’orientamento menzionato, “…ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente”.
Questo non si verifica, poiché il docente titolare non rientra effettivamente nelle classi (naturalmente, lo stesso ragionamento vale per le festività pasquali).
In sintesi, qualora il docente titolare rientri dopo il 30 aprile ed abbia avuto un’assenza prolungata dall’inizio dell’anno scolastico o per un minimo di 150 giorni (90 per le classi terminali), ma sia tornato formalmente durante i periodi natalizi e pasquali (cioè non fornisce alcuna documentazione di assenza in tali momenti), il supplente mantiene il suo diritto a continuare a lavorare, poiché i periodi di interruzione delle lezioni sono considerati nella soglia minima di assenza richiesta (150 o 90 giorni).
Il docente titolare ha la possibilità di ritornare anche solo per alcune classi.
Il primo esempio riguarda un docente titolare che insegna in due classi: una I o II della scuola media o dall’I alla IV superiore (una classe non terminale) e una III della scuola media o una V superiore (una classe terminale). Ha accumulato nella classe non terminale un numero di giorni di assenza inferiori a 150, mentre nella classe terminale ha superato i 90 giorni di assenza.
Fino al suo rientro, il docente titolare sarà sostituito da un unico supplente per tutte le classi.
Al momento del rientro dopo il 30 aprile, si richiede di chiarire in quali classi il docente sarà di nuovo disponibile e come verrà gestito il supplente che lo ha sostituito.
Se al momento di tornare il docente titolare avrà accumulato nella classe non terminale un totale di giorni di assenza inferiore a 150, dovrà riprendere il servizio effettivo nella classe non terminale. Al contempo, il supplente, in caso di assente continuativo per almeno 90 giorni, continuerà ad insegnare solo nella classe terminale. Pertanto, il supplente non perderà il posto e garantirà una continuità didattica nella classe terminale, ma non in quella non terminale. In queste circostanze, si applica l’articolo 7 comma 4 del DM 131/07.
Il secondo esempio riguarda un’insegnante di ruolo (es. I o II grado) che ha avuto una riduzione dell’orario per motivi di allattamento ed è risultata assente per quelle 5 ore nel numero di giorni specificati dall’articolo 37 (150/90), sostituita da un docente temporaneo, mentre ha continuato il suo insegnamento per le restanti 13 ore.
Conclude il periodo di allattamento dopo il 30 aprile e per le 5 ore (quindi solo per alcune classi) ha accumulato un’assenza di 150/90 giorni.
In questa situazione, l’insegnante di ruolo non sarà in grado di tornare in aula per le 5 ore che rimarranno quindi al supplente per garantire la continuità dell’insegnamento, mentre continuerà a insegnare per le 13 ore restanti. Pertanto, avrà 13 ore di lezione e 5 ore disponibili per il supplente.
Scuola dell’Infanzia
Molte scuole commettono l’errore di non applicare questo articolo alla scuola dell’Infanzia, sostenendo che in questo tipo di scuola non esistono “classi” e “valutazioni finali” intese come esami. Questo è sbagliato. Infatti, l’articolo in questione non distingue tra i vari ordini di scuola, includendo così anche la scuola dell’Infanzia senza fare alcuna eccezione. Di conseguenza, sia i 90 che i 150 giorni di assenza si applicano anche all’insegnante di ruolo della scuola dell’Infanzia, che sarà sostituita da un supplente che deve necessariamente rimanere in servizio per garantire la continuità didattica fino al termine delle attività scolastiche, che in questo tipo di scuola è fissato per il 30 giugno.