20/01/2025 – Rimozione dalle GAE e dalle graduatorie di merito per gli insegnanti di ruolo dal 01/09/2023

Con comunicazione prot. n. 11984 del 16 gennaio 2025, seguita da una correzione, sono state fornite indicazioni agli uffici scolastici regionali e provinciali riguardo all’eliminazione dalle graduatorie dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato o di coloro che hanno rinunciato all’assunzione.

A tale scopo, per tutte le graduatorie di concorso e le graduatorie a esaurimento, gli uffici scolastici sono tenuti a:

rimuovere dalla graduatoria specifica i docenti che hanno rinunciato all’incarico (considerando come tali tutti quelli che si trovano in una posizione superiore a quella dell’ultimo nominato non riservista);

eliminare i docenti che hanno superato con successo la valutazione finale e sono stati confermati in ruolo dall’anno scolastico 2024/2025, come disposto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che stabilisce: “Se il docente supera il test finale e ottiene una valutazione finale positiva, viene rimosso da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale è iscritto […]”. Si specifica che tali operazioni non influenzeranno la posizione dei docenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (denominate “GPS”).

In riferimento all’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti menzionati nel punto 2 devono soddisfare i seguenti criteri:nell’anno scolastico 2023/24

– devono essere stati assunti in ruolo o avere un contratto a tempo determinato mirato al ruolo;

– devono aver completato il periodo di prova nell’a.s. 2023/24;

– devono essere stati confermati in ruolo a partire dall’a.s. 2024/25.

Le operazioni descritte dovranno essere portate a termine entro il 14 marzo. In conclusione, la nota ministeriale, in linea con quanto stabilito dall’art. 399 comma 3 del d.lgs 297/1994, ribadisce che i docenti confermati in ruolo verranno rimossi da tutte le altre graduatorie, di merito, di istituto o a esaurimento (anche per diversa classe di concorso).

ATTENZIONE: La rimozione non si applica alle GPS.

Le norme in questione si riferiscono esclusivamente alle assunzioni in ruolo avvenute a partire dall’anno scolastico 2023/2024.