06/01/2025 – Congedo parentale: 2° e 3° mese retribuiti all’80% per chi conclude congedo di maternità dal 2025.

La legge di bilancio 2025, si occupa nuovamente dopo la Legge di bilancio 2024, della questione della retribuzione del congedo parentale.

Infatti, già l’anno scorso, la legge di bilancio 2024 aveva determinato che:

Per coloro che hanno terminato il congedo di maternità dal 1 gennaio 2024, è previsto un secondo mese retribuito all’80% per il 2024, ma solo nel caso in cui il congedo parentale sia stato utilizzato durante il 2024 (oppure del 60% se utilizzato negli anni successivi).

Per coloro che hanno già terminato il congedo di maternità prima del 2024, non ci sono modifiche da applicare. Il secondo mese continua a essere utilizzato al 30%, anche se utilizzato in un secondo momento.

LA NUOVA NORMATIVA SUL BILANCIO 2025

La nuova legge di bilancio 2025 stabilisce:

Aumento della misura dell’indennità per congedo parentale per il secondo e terzo mese: secondo tale aumento, l’aliquota (calcolata sulla retribuzione) è fissata all’80% per entrambi i mesi, a condizione che il congedo sia goduto entro il sesto anno di età del bambino.

Il nuovo aumento in analisi non si applica nelle situazioni in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità si sia concluso entro il 31 dicembre 2024.

Resta valido, per i casi in cui il congedo di maternità o paternità sia concluso nel 2024, l’aumento all’ottanta per cento per il secondo mese (mentre per il terzo mese rimane al 30%). Questo ultimo aumento era già stato approvato dalla legge di bilancio dell’anno precedente e può ora essere utilizzato, grazie alle nuove modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025, anche nel periodo successivo all’anno 2024.

Si escludono i casi in cui il congedo di maternità o paternità sia scaduto entro il 31 dicembre 2023. In questa situazione, il congedo parentale rimane retribuito secondo le regole stabilite in precedenza. È importante notare che, sebbene il congedo parentale possa essere usufruito fino al 12° compleanno del bambino, l’innalzamento della retribuzione all’80% per il secondo e terzo mese è applicabile solo se utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino. Se il secondo o terzo mese viene preso dopo tale limite (ma comunque entro il dodicesimo anno di vita), la retribuzione sarà del 30%.

Il testo aggiornato dell’articolo 34, comma 1 del Testo Unico sulla maternità è il seguente:

Per quanto riguarda i periodi di congedo parentale menzionati nell’articolo 32, fino al dodicesimo anno di età del figlio, ogni genitore lavoratore ha diritto a un’indennità non trasferibile per tre mesi, pari al 30% della retribuzione, che può essere aumentata, in modo alternativo tra i genitori, all’80% della retribuzione per un massimo di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino. Salvo un ulteriore mese, fino al sesto anno di età del bambino, che rientra sempre nell’80% della retribuzione. Inoltre, i genitori hanno diritto, in modo alternativo, a un periodo aggiuntivo non indennizzato di tre mesi, per i quali spetta un’indennità del 30% della retribuzione.

È sempre bene ricordare che nel settore scolastico, il primo mese è indennizzato al 100%, come previsto dal CCNL.

I PERIODI INDENNIZZABILI

In seguito alle recenti modifiche legislative, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti:

alla madre è garantito un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

entrambi i genitori hanno diritto a un ulteriore periodo indennizzabile di complessivi 3 mesi, per un massimo complessivo di 9 mesi indennizzabili tra entrambi (invece di 6 mesi).

Di conseguenza, ogni genitore può beneficiare di un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all’altro. In totale, si raggiungono 9 mesi di congedo (3 mesi per ogni genitore, sommati a un ulteriore periodo di 3 mesi per uno solo di essi).