05/01/2025 – COSA SUCCEDE AL SUPPLENTE SE IL TITOLARE RIENTRA IN SERVIZIO IL 23 DICEMBRE E SI RIASSENTA DAL 7 GENNAIO ?
Una insegnante di ruolo, assente per malattia dal 1 settembre 2024 fino al 22 dicembre, sarà disponibile per la scuola dal 23 dicembre, primo giorno delle vacanze natalizie, rientrando per attività collegate all’insegnamento e non per lezioni.
La stessa insegnante, a causa di problemi di salute, ritiene improbabile riprendere servizio il 7 gennaio e fornirà un nuovo certificato medico.
La scuola in cui lavora le avrebbe richiesto di coprire con un certificato medico anche il lasso di tempo dal 23 dicembre al 6 gennaio, per assicurare che la supplente possa continuare il suo incarico.
È evidente che la scuola non conosce adeguatamente le norme che regolano le supplenze.
Infatti, riteniamo sia utile, per chiarire la situazione, delineare le condizioni per la conferma della supplenza, ai sensi dell’art. 13/12 dell’OM 88 2024:
– la conferma del contratto avviene quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro, interrotto da un intervallo di sospensione delle lezioni (per esempio: docente assente fino al 22 dicembre informa che rientra dal 23 dicembre – inizio della sospensione per vacanze – comunicando di essere disponibile per la scuola. Lo stesso docente si riassenta il 7 gennaio, data di ripresa delle lezioni);
– il supplente riceve la conferma dell’incarico, quindi non si rivedono nuovamente le graduatorie, ma il contratto comincia con la ripresa delle lezioni; seguendo l’esempio precedente, a partire dal 7 gennaio;
– la conferma è valida indipendentemente dalle motivazioni dell’assenza del titolare;
– la conferma è valida anche se il docente titolare torna in servizio tra il 23 dicembre e il 6 gennaio (come nel caso sopra menzionato), periodo in cui non entrerà in aula ma potrà svolgere, se previsto, attività funzionali all’insegnamento;
– la conferma non è valida se il docente titolare torna fisicamente in aula per anche solo un giorno (sempre seguendo l’esempio citato, se il titolare torna in classe il 21 dicembre e si riassenta il 7 gennaio).
Si avrebbe una situazione diversa se il 20 dicembre, il docente titolare riprendesse effettivamente servizio, quindi fosse presente in aula, interrompendo (anche solo per un giorno) la continuità della supplente; in questo caso non si confermerebbe il contratto, con conseguente nuovo scorrimento delle graduatorie.
Tuttavia, se il 23 dicembre, giorno che segna l’inizio della sospensione delle lezioni, ossia delle vacanze natalizie, l’insegnante titolare, come nel caso precedente, comunica la sua disponibilità alla scuola senza riprendere fisicamente l’attività didattica, la supplente avrà diritto alla conferma in questione.